Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 17-05-2011, n. 19304 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 16 giugno 2008 il Tribunale di Padova, in esito al giudizio abbreviato, dichiarava O.M.Z., imputato del delitto di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, colpevole del detto reato e, esclusa la recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata e con l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, lo condannava alla pena di anno uno e mese uno di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa.

Ricorre avverso la detta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia deducendo violazione e falsa applicazione della legge penale ( artt. 69 e 99 c.p.), avendo il Tribunale applicato la circostanza attenuante speciale di cui al comma 5 dell’art. 73 L. Stup. senza tenere conto della recidiva ed omettendo quindi il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p..

Il P.G. ricorrente ha, in particolare, censurato le argomentazioni del Tribunale in punto di esclusione della recidiva e di facoltatività dell’aumento di pena previsto dall’art. 99 c.p., sostenendo che una volta contestata, la recidiva deve essere tenuta in considerazione dal giudice salvo a disporre discrezionalmente l’aumento, o meno, della pena e dunque essendo obbligato ad operare – in caso di contemporanea esistenza di circostanze di segno opposto, come nella specie – un giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza, attesa la natura della recidiva contestata.

Resiste con memoria il difensore dell’imputato che, rifacendosi ad un indirizzo più recente della S.C. in tema di computo della recidiva ed effetti sul giudizio di comparazione, ha sostenuto la facoltatività dell’aumento di pena anche dopo la riforma attuata con la L. n. 251 del 2005 con la conseguenza che in caso di concorso di essa con una – o più – circostanze attenuanti, il bilanciamento in termini di equivalenza deve essere effettuato soltanto nel caso in cui la recidiva reiterata sia ritenuta effettivamente idonea ad influire sul trattamento punitivo.

Ciò premesso, il ricorso del Procuratore Generale va disatteso.

Il Tribunale, diversamente da quanto rappresentato dal Pubblico Ministero ricorrente ha, sia pur sinteticamente, escluso che la contestata recidiva costituisse, in presenza di un fatto estremamente modesto, indice di pericolosità sociale.

Tale proposizione è in linea con i principi più volte illustrati da questa Corte in merito a tale genere di recidiva, secondo i quali solo ove la recidiva qualificata di cui all’art. 99 c.p., comma 4 – della quale va riconfermata la natura facoltativa – sia stata ritenuta idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio, di essa si deve tenere conto nel giudizio di bilanciamento che non può che essere espresso in termini di mera equivalenza in ossequio al disposto di cui all’art. 69 bis c.p., comma 4 (tra le tante, Cass. Sez. 4A 23.4.2009 n. 21523, P.G. in proc. c. Pinna Rv. 244010; Cass. Sez. 3A 25.9.2008 n. 45065; P.G. in proc. c. Pellegrino, Rv. 241779).

L’unica eccezione al principio di cui sopra è infatti costituita dal disposto di cui all’art. 99 c.p., comma 5 non ricorrente nel caso di specie.

Non appare quindi fondato il rilievo del P.M., ricorrente avendo il giudice di merito esercitato in modo corretto quel potere discrezionale di tipo valutativo sulla incidenza della recidiva – nel caso in esame escluso pur in presenza di precedenti penali – ai fini di un aumento della pena, esattamente ricollegandosi alla natura facoltativa di detta aggravante soggettiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.G..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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