T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-05-2011, n. 4300 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è volto a contestare l’ordine di sospensione e demolizione di cui al provvedimento impugnato, conseguente al riscontro dell’assenza di concessione edificatoria.

Per le opere oggetto del provvedimento risulta presentata domanda di sanatoria in epoca posteriore al ricorso. La circostanza determina sopravvenuta carenza d’interesse al giudizio, poiché il procedimento sanzionatorio amministrativo resta sospeso fino alla determinazione sull’istanza di condono (art. 38, comma 1, della L. 28.2.1985 n. 47) e l’eventuale rigetto di questa da parte dell’Amministrazione comporterebbe, ai sensi dell’art. 40. comma 1, della L. n. 47/1985, l’adozione di nuovi e definitivi provvedimenti sanzionatori in sostituzione dell’atto in questa sede impugnato.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *