Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 18-05-2011, n. 19658 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.A., persona offesa nel procedimento penale contro M.E., impugna per cassazione, per tramite del difensore di fiducia, il decreto di archiviazione in epigrafe indicato, denunciando violazione di legge.

Il ricorso è fondato.

N.A., il quale nelle istanze 4 aprile e 10 luglio 2009, successive alla notizia di reato, ma precedenti la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., ha espressamente dichiarato di voler essere informato della eventuale richiesta di archiviazione – doveva essere notificato l’avviso di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2.

L’avviso non risulta notificato.

Una tale omissione configura una nullità deducibile con ricorso per cassazione, per interpretazione estensiva dell’art. 409 c.p.p., u.c., in quanto, indipendentemente nella forma del provvedimento (decreto anzichè ordinanza), si realizza una violazione inquadrabile nel disposto dell’art. 127 c.p.p., commi 1 5, a causa della vulnerazione del diritto al contraddittorio e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *