T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-05-2011, n. 4298 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente gravame sono contestate le ordinanze nn. 42 e 43 del 1.2.1993, con le quali il Sindaco di Gaeta ha ingiunto alla sig.ra A.Q. la sospensione e la demolizione di dodici contenitori prefabbricati tipo fioriere, di circa mt. 1,00 x 0,50 x 1,00 h. e di un muretto a secco di circa mt. 5,00 x 1,00 h., con riduzione in pristino dei luoghi.

Osserva la ricorrente che le opere realizzate sono di portata minima, tali da non determinare nuovi volumi, e non sono infisse al suolo. Esse, dunque, sono state lecitamente realizzate previa regolare comunicazione, inoltrata al Comune di Gaeta il 28.4.1992.

L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

Questa Sezione ha disposto incombenti a carico del Comune di Gaeta, con ordinanza 2.11.2010 n. 1525, allo stato non ottemperata.

La causa è passata in decisione all’udienza del 3 marzo 2011.
Motivi della decisione

Le censure svolte nel ricorso si accentrano sul principale rilievo della falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 47/1985, richiamato dall’ordine di demolizione, sostenendo parte ricorrente che le opere realizzate non sono assoggettate al regime concessorio e per la loro esecuzione è sufficiente l’invio di regolare comunicazione all’ente locale di competenza. Esse, infatti, si riferiscono alla collocazione, a protezione di un’area di terreno, di contenitori prefabbricati tipo fioriere e di un muretto a secco di modesta altezza (1 mt.), e sono state compiute in occasione dei lavori di bonifica e di pulizia dello stesso terreno da calcari e depositi di accumulazione.

Ad avviso del Collegio, per la loro consistenza ed entità e per le finalità di risanamento, protezione e ornamento dell’area in cui sono realizzate, le predette opere possono essere annoverate tra gli interventi di risanamento conservativo, ricadenti, per la loro esecuzione, non già nell’ambito dei lavori per i quali la normativa richiede il preventivo rilascio di un provvedimento concessorio, bensì nel regime delle assentibilità di tipo autorizzatorio, con preventiva denuncia d’inizio di attività, la cui mancanza è sanzionabile mediante misure repressive a carattere non demolitorio.

L’ordine di demolizione impugnato, che contiene nelle sue premesse espresso riferimento all’art. 7 della L. n. 47/1985, ha invece erroneamente ricondotto le opere nel regime delle sanzioni previste per l’esecuzione di lavori edificatori senza concessione. Per questo l’ingiunzione demolitoria e il presupposto ordine di sospensione dei lavori sono illegittimi e, di conseguenza, debbono essere annullati previo accoglimento dell’impugnativa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Gaeta a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro. 2.000,00 (duemila/00) per le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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