Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 18-05-2011, n. 19552

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. L.M., a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale in data 26/11/2010, il Tribunale del riesame di Padova, aveva disposto la trasmissione degli atti al giudice civile per la decisione della controversia pendente fra il ricorrente ed il querelante G. M., mantenendo nel frattempo il sequestro preventivo dell’autovettura Hummer H2 tg (OMISSIS), disposto dal g.i.p. del medesimo Tribunale in data 26/10/2010;

p. 2. Con istanza pervenuta in data 13/04/2011 e sottoscritta dal L. personalmente (con firma autenticata dal difensore), il suddetto ricorrente dichiarava di rinunciare all’impugnazione;

p. 3. Di conseguenza, verificata la ritualità della suddetta rinuncia, il ricorso, ex art. 591 c.p.p., lett. d) dev’essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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