T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 18-05-2011, n. 4296 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che il ricorso è irricevibile in quanto le delibere 15.12.2005 n. 62 del Consiglio Comunale di Anzio e 17.12.2004 n. 1259 del Consiglio della Regione Lazio, la prima recante variante alla normativa dei comparti C/1 e C2 del piano regolatore generale di Anzio e la seconda recante approvazione di variante al p.r.g., con le quali è definita la destinazione urbanistica contestata nel presente giudizio, sono state impugnate oltre i termini di decadenza dall’azione, giacché il ricorso è stato notificato al Comune di Anzio il 10.3.2006, mentre la delibera C.C. n. 62/2005 è stata pubblicata il 19.12.2005, a mezzo affissione all’albo pretorio comunale, e la delibera C.R. n. 1259/2004 il 19.2.2005, a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

Vista l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla difesa del Comune di Anzio e ritenuta la medesima assorbente di ogni altra deduzione;

Ritenuti sussistere giusti motivi per compensare le spese processuali;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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