Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 18-05-2011, n. 19656 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A S.S., indagato in concorso con altri dei delitti di omicidio volontario in danno di M.G., aggravato dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e di distruzione di cadavere, veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere dal GIP presso il tribunale di Catania con ordinanza del 4 ottobre 2010.

Il tribunale del riesame della stessa Città rigettava l’istanza del S., ravvisando a carico dello stesso i necessari gravi indizi di colpevolezza, costituiti, essenzialmente, dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei collaboratori di giustizia P.A. e F.F., reciprocamente riscontrantesi, nonchè da quelle concernenti il movente del delitto dei collaboratori di giustizia M.A., M.S. e L.G..

Con il ricorso per cassazione S.S. deduceva la violazione di legge in relazione all’art. 273 c.p.p., per la ritenuta gravità indiziaria a suo carico per i gravi delitti indicati.

Rilevava, in particolare, il ricorrente che vi erano delle discrasie nel racconto dei due collaboranti con riferimento alla partecipazione al delitto di B.C., affermata dal P. ed esclusa dal F., discrasie ritenute non rilevanti dal tribunale.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da S. S. sono infondati.

Sotto il profilo del metodo, che, in verità, non è stato nemmeno contestato dall’indagato, la decisione impugnata è ineccepibile.

Il tribunale, infatti, nel pieno rispetto della normativa – art. 192 c.p.p., comma 3, – concernente la valutazione delle dichiarazioni rese da coimputato nei medesimi reati e della elaborazione giurisprudenziale in merito, ha dapprima valutato la c.d. attendibilità intrinseca dei due collaboratori di giustizia e successivamente quella c.d. estrinseca.

In ordine alla prima i giudici del merito hanno posto in evidenza che i due collaboranti si erano accusati di un delitto per il quale al tempo della loro dichiarazione non erano nè imputati nè indagati, cosicchè le loro dichiarazioni acquistavano una evidente particolare attendibilità.

Inoltre i giudici ponevano in evidenza la precisione del racconto fornito da entrambi i collaboratori, la non rilevata presenza di intenti calunniatori e la autonomia delle due dichiarazioni.

Quanto alla c.d. attendibilità estrinseca i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno rilevato che il racconto dei due collaboratori di giustizia si riscontrava reciprocamente sia in relazione alle modalità del grave episodio delittuoso, sia in ordine alle persone che parteciparono alla uccisione, fatta salva la rilevata differenza in ordine alla presenza del B., e che i racconti dei due avevano trovato conferma nel fatto che entrambi in sede di sopralluogo avevano individuato la località, sita in territorio di (OMISSIS), ove avvenne l’omicidio. In effetti l’unico punto contestato dal ricorrente è il fatto che il P. aveva indicato tra i concorrenti nell’omicidio anche B.C., mentre il F. aveva precisato che il B. era sopraggiunto sul posto con una auto insieme alla vittima M. G. ed a S.S., che lo aveva subdolamente attirato in quel posto dicendogli che E.D. voleva parlargli, e che era poi andato via, senza partecipare materialmente all’omicidio. La indicazione di tutti gli altri partecipi all’omicidio corrisponde perfettamente, la precisazione delle modalità dello stesso è pure coincidente, la circostanza che l’operazione interessasse in modo particolare a L.R.G., che materialmente strangolò con una corda il M., mentre gli altri lo trattenevano per le gambe, è affermata da entrambi i collaboratori e confermata dai collaboratori M.A., M.S. e L.G., ed il fatto che il cadavere venne riposto in un bidone pieno di materiale infiammabile al quale venne dato fuoco è raccontato sia dal P. che dal F..

Rispetto a tutti gli elementi dinanzi indicati, perfettamente coincidenti nelle due versioni dei fatti e sui quali nulla ha osservato il ricorrente, l’unica differenza consiste nella partecipazione o meno all’azione omicidiaria del B..

Il tribunale ha giudicato marginale tale differenza perchè non incidente sul nucleo essenziale del racconto dei due collaboratori di giustizia e la ha giustificata in base alla difficoltà del ricordo, essendo il delitto stato consumato nell’ormai lontano (OMISSIS).

Ebbene il ragionamento del tribunale appare logicamente corretto e non censurabile sotto il profilo della legittimità, specialmente se si tiene conto del fatto che il B. è stato indicato da entrambi i collaboratori come presente sul luogo del delitto pochi minuti prima che lo stesso venisse consumato. Quindi il punto di contrasto consiste nel fatto che secondo F. il B., dopo avere condotto con l’auto il S. ed il M. sul luogo del delitto, si allontanò con l’auto, mentre secondo il P. partecipò all’aggressione. Orbene, se si tiene conto che il fatto omicidiario avvenne dopo pochi concitati minuti dall’arrivo sul posto del M. e che all’operazione parteciparono, senza svolgere particolari compiti, che potessero restare impressi nella memoria, numerose persone, che si preoccuparono di mantenere ferma la vittima mentre veniva strangolata dal L.R., è ben possibile, tenuto conto anche del tempo trascorso dal fatto, un cattivo ricordo di uno dei due collaboratori. A ciò deve aggiungersi che subito dopo l’arrivo del M. gli aggressori entrarono nel casolare, ove perpetrano il delitto, cosicchè non si può escludere che il P. era già all’interno della casa quando il B. si allontanò, senza percepire la sua assenza nel momento della esecuzione del delitto. Come pure non si può escludere che il F. notò la manovra dell’auto del B., portandosi poi subito nel casolare, e ritenne che fosse andato via, mentre poteva essersi recato soltanto a parcheggiare l’auto in un posto più sicuro, partecipando poi al delitto, senza che il F., in quei momenti concitati, ne percepisse la presenza.

Insomma allo stato degli atti non si può affermare che uno dei due collaboranti abbia mentito sul punto, perchè la discrasia appare dovuta ad un non preciso ricordo e ad una errata percezione di tutte le presenze al momento del fatto; cosicchè correttamente i giudici del merito hanno ritenuto non rilevante e marginale tale discrasia, che non è tale da mettere in dubbio la valutazione di attendibilità intrinseca dei due collaboratori di giustizia ed il fatto che le due versioni dei fatti siano perfettamente coincidenti su tutti gli aspetti del grave fatto di sangue, fatta eccezione per quello di cui si è discusso.

Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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