T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-05-2011, n. 4337 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente, con istanza del 27 settembre 2010, ha chiesto l’accesso ad una serie di documenti che, nella predetta richiesta, erano distinti in sei punti (ovvero avviso pubblico per l’assegnazione di 32 posti ad operatori commerciali e conseguente graduatoria successiva alla D.D. n. 350 del 23 marzo 2002; copia della sentenza indicata nella D.D. n. 2630 del 27 ottobre 2009; copia della D.D. n. 350/2002; copia dei verbali relativi ai lavori della Commissione conclusi il 24 settembre 2009; copia delle trasmissioni eseguite dagli uffici competenti con la comunicazione delle presenze effettuate dagli operatori facenti parte dell’Arcipelago delle parole; evidenziazione dell’applicabilità al caso di specie del DPR n. 184 del 2006);

– che l’istante, decorsi i 30 giorni previsti dalla legge 241/1990, ha ritenuto formato il silenziodiniego sulla predetta richiesta e, pertanto, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 del D.lgs 2 luglio 2010, n. 104 per far dichiarare l’obbligo dell’amministrazione resistente a consentire l’accesso alla documentazione sopra descritta;

– che l’amministrazione capitolina, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda sul presupposto che, con note del 27 ottobre 2010 e del 21 febbraio 2011, aveva già messo a disposizione dell’interessato, tramite l’Ufficio relazioni con il pubblico, la documentazione richiesta con istanza del 27 settembre 2010;

– che, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria della Sezione n. 802/2011, l’amministrazione resistente ha depositato in giudizio le predette note del 27 ottobre 2010 e del 21 febbraio 2011, aventi ad oggetto la comunicazione al ricorrente dell’accoglimento dell’istanza di accesso, con conseguente messa a disposizione della documentazione presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (tranne, tuttavia, quanto richiesto al punto 5 ovvero copia delle trasmissioni eseguite dagli uffici competenti con la comunicazione delle presenze effettuate dagli operatori facenti parte dell’Arcipelago delle parole);

– che la stessa amministrazione resistente ha altresì depositato in giudizio la documentazione richiesta dall’interessato tranne – come detto – quanto richiesto al punto 5 dell’istanza per la quale l’ente capitolino, con la predetta nota del 27 ottobre 2010, ha specificato che avrebbe dovuto essere richiesta "ai Municipi presso i quali sono state effettuate e registrate le presenze";

– che il ricorrente, dopo aver specificato che le predette note non erano state comunicate né all’interessato né al suo difensore, ha comunque preso atto dell’avvenuto deposito della documentazione richiesta con l’istanza del 27 settembre 2010, mentre ha insistito per la condanna dell’amministrazione resistente a rendere accessibili gli atti di cui al punto 5 della predetta richiesta;

– che, pertanto, con riferimento alla documentazione prodotta in giudizio dall’ente resistente, è possibile dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, come si evince dalla memoria da ultimo depositata in giudizio, la pretesa azionata dal ricorrente con l’istanza di accesso del 27 settembre 2010, risulta, in questa parte, soddisfatta;

– che, altresì, la stessa declaratoria dovrebbe essere resa con riferimento alla parte di richiesta rimasta insoddisfatta (punto 5 della istanza del 27 settembre 2010) posto che, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente (secondo cui la nota del 27 ottobre 2010 con cui, tra l’altro, si invita l’interessato a richiedere la documentazione di cui al punto 5 "ai Municipi presso i quali sono state effettuate e registrate le presenze"), la nota di che trattasi (del 27 ottobre 2010), da qualificare come diniego all’accesso per quella parte di documentazione, avrebbe dovuto essere impugnata dall’istante dal momento della sua piena conoscenza che deve farsi decorrere dal momento del deposito in giudizio;

– che, pertanto, non risultando proposto alcun ricorso avverso la predetta nota comunale del 27 ottobre 2010, ciò può costituire una ulteriore causa di improcedibilità del ricorso;

– che, tuttavia, tale eccezione è stata rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione della controversia tanto che occorre, ai sensi dell’art 73, comma 3, del D.lgs n. 104 del 2010, assegnare alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie sul punto;

– che risulta, tuttavia, opportuno fissare la camera di consiglio al prossimo 14 luglio 2011;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nella parte di cui motivazione e ordina alle parti di depositare quanto richiesto entro 20 giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente.

Fissa, per la prosecuzione, la camera di consiglio del 14 luglio 2011.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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