Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 18-05-2011, n. 19655 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 26.1.2011 il Tribunale di Napoli accoglieva l’appello proposto da V.V. avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola del 03.12.2010, di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini massimi di custodia, e per l’effetto disponeva l’immediata scarcerazione del V. se non detenuto per altro.

Il Tribunale di Nola aveva osservato che al termine di fase si doveva aggiungere quello di sospensione del dibattimento per complessivi giorni 27 a causa dell’astensione dalle udienze dei difensori di tutti gli imputati del processo, con la conseguenza che, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, i termini di fase non erano decorsi.

Il Tribunale, riteneva, poi, che trattandosi di effetto sospensivo obbligatorio, che non implica valutazioni discrezionali da parte del giudice, la relativa ordinanza poteva anche non essere espressa.

Di contro l’impugnato provvedimento ha rilevato che la lettura dell’art. 304 c.p.p., comma 1, nel senso che, laddove si legge che i termini "sono sospesi con ordinanza appellabile", si debba intendere "i termini sono sospesi senza necessità di alcuna ordinanza pur se nulla impedisce di emettere una ordinanza meramente dichiarativa" (ovvero il principio di fatto affermato nel provvedimento oggetto di appello), non sembra avere corrispondenza con il testo della legge, essendo invece chiara la scelta normativa di un provvedimento esplicito di sospensione dei termini di custodia. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli deducendo violazione di legge e carenza della motivazione. Il ricorso è fondato.

E’ principio consolidato che la sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, prevista dall’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), in caso di rinvio del dibattimento determinato dalla mancata presentazione, dall’allontanamento o dalla mancata partecipazione all’udienza del difensore, concerne anche l’ipotesi in cui il rinvio del dibattimento sia determinato dall’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria (Sez. 1, n.623 del 18/12/2009, dep. 11/01/2010, Cammarata, Rv. 245989; Sez. 1, n. 47789 del 09/12/2008, Panico, Rv. 242628; Sez. 2, n.39784 del 26/09/2007, Di Paola, Rv.

238436). Ciò premesso occorre osservare che il caso in esame di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare certamente si distingue dal congelamento dei termini di fase, previsto con portata generale dall’art. 297 c.p.p., comma 4, il quale opera autonomamente, senza necessità di un provvedimento del giudice (Sez. U., n.20 del 01/10/1991, Alleruzzo, Rv. 188527), ma si differenzia anche dai casi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 2, nei quali il suddetto provvedimento è richiesto per la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, poichè in tali casi, da un lato, la scelta del giudice è facoltativa (i termini "possono" essere sospesi), dall’altro lato, implica una valutazione con margini di discrezionalità. Nei casi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, invece, la statuizione del giudice è obbligatoria (i termini "sono sospesi"), una volta verificata la sussistenza delle situazioni specificamente indicate dalla legge. Ciò è tanto più vero con riferimento al caso in esame, che è quello di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), la cui particolarità è evidenziata dal citato art. 304 c.p.p., comma 7, il quale stabilisce che nel computo del termine di cui al precedente comma 6 "non si tiene conto" di tali periodi di sospensione, con formula che richiama quella di cui al citato art. 297 c.p.p., comma 4. Sulla base di queste premesse si può affermare che l’ordinanza di rinvio del dibattimento che ha chiaro e specifico riferimento all’ipotesi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), tanto da essere oggetto di discussione tra le parti e il giudice, ben può costituire quella "ordinanza appellabile" di cui parla l’art. 304 c.p.p., comma 1.

La ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.

La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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