Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 18-05-2011, n. 19654

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 10.1.2011 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto da G.M. avverso l’ordinanza 16.11.2010 del Tribunale di Nola, di rigetto dell’istanza di scarcerazione per perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere per scadenza dei termini di fase. Osservava il Tribunale che era stata riproposta la medesima questione sottopostagli in precedenza e disattesa con provvedimento 27.8.2010, sicchè dovevasi percorrere la diversa strada dell’impugnazione in cassazione di quest’ultimo provvedimento.

Propone ricorso per cassazione G. personalmente deducendo inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c).

Premesso che al Tribunale si era espressamente evidenziata la pendenza del ricorso per cassazione avverso la precedente ordinanza 27.8.2010, rileva il ricorrente che, "anche volendo aderire alla teoria non scritta del c.d. "giudicato cautelare", non poteva il giudice "a quo" esimersi dal considerare che, come precisato nella nuova istanza, ben due decisioni dello stesso Tribunale di Napoli avevano accolto nei confronti di coimputati le ragioni da esso sostenute a sostegno della richiesta di scarcerazione. Il ricorso non merita accoglimento.

Preliminare e assorbente è il rilievo che con sentenza 7.1.2011, resa dalla Prima sezione penale di questa Corte, è stato respinto il ricorso proposto dal G. avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 27.8.2010, ricorso avanzato, come detto, sulle medesime ragioni giuridiche prospettate nel procedimento "de quo".

E’ solo il caso di aggiungere che la nuova istanza del G. non poteva , essere presa in considerazione dal giudice di merito per il solo fatto che, appena dopo l’ordinanza del 27.8.2010, lo stesso Tribunale investito dalla medesima questione giuridica da altri coimputati, aveva valutato nuovamente la posizione di costoro, disponendone la scarcerazione.

E’ d’uopo ricordare che l’effetto estensivo nel procedimento cautelare presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non abbiano preso parte per non avere neppure proposto l’impugnazione o perchè il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile. Ne consegue che nel caso in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella, valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l’applicabilità dell’art. 587 c.p.p. (Sez. 6, 23 aprile 2007, n.24695, Gala, rv. 236977; Sez. 6, 15 aprile 2003, n.35331; Neculai, rv.226324; Sez. 2, 14 dicembre 1999 – 2 marzo 2000, n.6273, Bonforte, rv. 216353).

E’ da rilevare, infine, che diversamente da quanto auspicato dal ricorrente, in dipendenza della richiamata decisione di questa Corte in data 7.1.2011, è preclusa al Collegio la possibilità di verificare la fondatezza delle ragioni esposte a sostegno della istanza di scarcerazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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