T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-05-2011, n. 4335 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Distaccata di Anzio – la Sig.ra M.F. ha chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Nettuno, derivante da un sinistro occorso il 15 luglio 2003 per la caduta rovinosa di un ciclomotore.

Successivamente, con sentenza del 15 gennaio 2010 n. 21, l’adito Tribunale, ha accolto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, condannando il Comune di Nettuno al pagamento della somma di Euro 10.547,55, oltre interessi legali sull’importo da ultimo citato, devalutato alla data del 15 luglio 2003 e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dalla data dell’illecito sino all’effettivo soddisfo. Nel contempo, è stata condannata la parte soccombente (Comune di Nettuno) alla refusione delle spese di lite in favore dell’attuale ricorrente, liquidando in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1450,00 per diritti ed Euro 1850,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Avverso la suindicata sentenza l’Amministrazione soccombente non ha proposto appello determinando in tal modo il suo passaggio in giudicato.

Divenuta in tal modo definitiva questa decisione, in data 30 settembre 2010 la sig.ra M.F. ha notificato al Comune di Nettuno l’atto di diffida a prestare ottemperanza al giudicato sopra indicato, entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento dell’atto, e avvertendo che tale atto ha valore di precetto per pagamento somme con tutti gli effetti di legge.

Successivamente, l’Amministrazione intimata non ha assunto alcuna determinazione.

Per l’esecuzione di tale giudicato, la parte istante ha inoltrato il ricorso indicato in epigrafe, notificato l’11 novembre 2010 e depositato il successivo 26 novembre.

Nell’odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente insiste nella domanda proposta, unitamente al riconoscimento degli oneri accessori al credito principale (cioè interessi legali e svalutazione monetaria).

Il ricorso è fondato.

Infatti, il comportamento omissivo dell’Amministrazione intimata si pone in evidente contrasto sia con il dispositivo della decisione passata in giudicato, che con quanto affermato nella parte motiva della stessa.

A quest’ultimo riguardo va precisato che l’adito Tribunale Ordinario con la citata decisione n. 21/2010 ha accertato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno e, quindi, ad ottenere oltre alla somma capitale anche gli interessi legali e da svalutazione monetaria.

Per le considerazioni sopra esposte, il Collegio accoglie il ricorso, condannando il Comune di Nettuno all’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 21/2010 (passata in giudicato) del Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Distaccata di Anzio – e, di conseguenza, al pagamento nei confronti della ricorrente delle seguenti somme: Euro 10.547,55, oltre interessi legali sull’importo da ultimo citato, devalutato alla data del 15 luglio 2003 e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dalla data dell’illecito sino all’effettivo soddisfo; per le spese di giudizio, si condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite in favore dell’attuale ricorrente, liquidando in Euro 100,00, per esborsi, Euro 1450,00 per diritti, Euro1850,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso e conseguentemente ordina al Comune di Nettuno di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Dà mandato al Prefetto di Roma, in caso di inottemperanza, di:

1) nominare in qualità di commissario ad acta un funzionario che, come organo del giudice, provveda entro i successivi quaranta giorni a tutti gli adempimenti relativi all’integrale esecuzione del giudicato;

2) liquidare in base all’effettiva attività svolta ed alla nota presentata dal Commissario le relative spese poste a carico dell’Amministrazione.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico del Comune di Nettuno e sono liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) a favore della parte ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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