Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 18-05-2011, n. 19653

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 4.1.2011, non accoglieva l’appello proposto da M.R. avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola del 3 e 11 novembre 2010 di rigetto dell’istanza di scarcerazione per perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere per scadenza dei termini.

Il Tribunale osservava che al termine di fase si doveva aggiungere quello di sospensione del dibattimento per complessivi giorni 27 a causa dell’astensione dalle udienze dei difensori e di tutti gli imputati del processo, con la conseguenza che, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, i termini di fase non erano decorsi.

Il Tribunale, riteneva, poi, che trattandosi di effetto sospensivo obbligatorio, che non implica valutazioni discrezionali da parte del giudice, la relativa ordinanza poteva anche non essere espressa.

Propone ricorso per cassazione il difensore del M. deducendo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione all’art. 304 c.p.p., comma 1.

Sostiene che appare indiscutibile che l’espressione utilizzata dal Legislatore nella norma da ultimo citata ("i termini previsti dall’art. 303 c.p.p., sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310 c.p.p., nei seguenti casi……") non possa interpretarsi diversamente da quello che è il suo dato letterale ovvero che i termini sono sospesi a seguito di ordinanza che tale sospensione disponga espressamente. In altre parole, la norma in questione, nel caso di rinvio del dibattimento per adesione degli avvocati all’astensione proclamata dalla categoria, lascia alla valutazione del Giudice la scelta di sospendere o meno i termini di custodia cautelare; qualora il Giudice operi la scelta di adottare la sospensione, pronuncia, anche senza esplicita richiesta del pm e, comunque, senza instaurare il contraddicono delle parti, inaudita altra parte, ordinanza ex art. 304 c.p.p., comma 1 provvedimento impugnabile ex art. 310 c.p.p.. Deve perciò ritenersi non condivisibile l’assunto secondo il quale l’ordinanza di rinvio della trattazione del processo all’udienza successiva pronunciata per il solo motivo dell’astensione dei difensori ben può essere considerata un succedaneo dell’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare la quale è implicita posto che non vi sarebbero margini di "discussione" da parte di tutti i soggetti interessati se non in ordine alla verifica dell’esistenza dei presupposti.

Il ricorso non merita accoglimento.

E’ principio consolidato che la sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, prevista dall’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), in caso di rinvio del dibattimento determinato dalla mancata presentazione, dall’allontanamento o dalla mancata partecipazione all’udienza del difensore, concerne anche l’ipotesi in cui il rinvio del dibattimento sia determinato dall’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria (Sez. 1, n. 623 del 18/12/2009, dep. 11/01/2010, Cammarata, Rv. 245989; Sez. 1, n. 47789 del 09/12/2008, Panico, Rv. 242628; Sez. 2, n.39784 del 26/09/2007, Di Paola, Rv.

238436). Ciò premesso occorre osservare che il caso in esame di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare certamente si distingue dal congelamento dei termini di fase, previsto con portata generale dall’art. 297 c.p.p., comma 4, il quale opera autonomamente, senza necessità di un provvedimento del giudice (Sez. U., n.20 del 01/10/1991, Alleruzzo, Rv. 188527), ma si differenzia anche dai casi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 2, nei quali il suddetto provvedimento è richiesto per la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, poichè in tali casi, da un lato, la scelta del giudice è facoltativa (i termini "possono" essere sospesi), dall’altro lato, implica una valutazione con margini di discrezionalità. Nei casi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, invece, la statuizione del giudice è obbligatoria (i termini "sono sospesi"), una volta verificata la sussistenza delle situazioni specificamente indicate dalla legge. Ciò è tanto più vero con riferimento al caso in esame, che è quello di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), la cui particolarità è evidenziata dal citato art. 304 c.p.p., comma 7, il quale stabilisce che nel computo del termine di cui al precedente comma 6 "non si tiene conto" di tali periodi di sospensione, con formula che richiama quella di cui al citato art. 297 c.p.p., comma 4. Nel caso di specie, deve rilevarsi che il rinvio del dibattimento venne disposto dopo avere acquisito l’adesione degli imputati e l’assenso dei difensori sui termini del rinvio e che il Presidente del collegio, su richiesta del P.M. di disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare, ritenne che non fosse necessaria una specifica ordinanza trattandosi di "disposizione di legge operativa ex se".

Sulla base di queste premesse si può affermare che l’ordinanza di rinvio del dibattimento che ha chiaro e specifico riferimento all’ipotesi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), tanto da essere oggetto di discussione tra le parti e il giudice, ben può costituire quella "ordinanza appellabile" di cui parla il comma 1 dell’art. 304 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *