T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-05-2011, n. 4334 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso al Tribunale Ordinario di Roma la Società E.I. S.r.l. ha chiesto l’accertamento del diritto al pagamento della somma di Euro 7.770,68 quale credito derivante dal servizio di fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le Amministrazioni od Enti ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 del 1999.

Successivamente, con decreto ingiuntivo n. 2104 del 27 febbraio 2008, l’adito Tribunale ha accolto integralmente le domande dirette ad ottenere il riconoscimento delle spettanze economiche richieste, ivi compresi gli interessi legali e le spese di procedura.

Avverso la suindicata decisione l’Amministrazione soccombente non ha proposto appello, determinando in tal modo il passaggio in giudicato della decisione di cui si chiede l’esecuzione.

In data 7 maggio 2010 la predetta società ha notificato al Comune intimato un formale atto di diffida a prestare ottemperanza al giudicato sopra indicato, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell’atto, avvertendo del valore dell’atto come messa in mora con tutte le conseguenze di legge.

Successivamente, l’Amministrazione intimata, secondo quanto affermato dalla stessa parte istante, ha provveduto a liquidare a favore della E.I. S.r.l. la somma di Euro 7.886,02.

Per l’esecuzione di tale giudicato, la parte istante ha inoltrato, ai sensi e per l’effetto del combinato disposto degli artt. 112, comma 2 lett. c), 113 e 114 del codice del processo amministrativo, il ricorso indicato in epigrafe, notificato l’11 novembre 2010 e depositato il successivo 22 novembre.

Nell’odierna camera di consiglio il difensore della società ricorrente insiste nella domanda proposta, unitamente al riconoscimento degli oneri accessori al credito principale.

Il ricorso è fondato.

Infatti, il comportamento omissivo dell’Amministrazione intimata si pone in evidente contrasto sia con il dispositivo della decisione passata in giudicato, che con quanto affermato nella parte motiva della stessa.

Nel citato decreto ingiuntivo, infatti, è stato accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la somma di Euro 7.770,68 quale sorte capitale del credito vantato dalla ricorrente nei confronti del Comune di Corigliano Calabro, su cui vanno calcolati gli interessi legali come richiesti (nella misura prevista D.Lgs. n. 231 del 2002 sugli importi delle singole fatture, decorrenti dal termine di scadenza pattuito). Lo stesso giudice ordinario ha, altresì, condannato il Comune soccombente al rimborso delle spese della procedura, in particolare della somma di Euro 93,00 per spese, di Euro 372,00 per competenze e di Euro 236,00 per onorari, oltre IVA e CPA.

Per le considerazioni sopra esposte, il Collegio accoglie il ricorso, condannando il Comune di Corigliano Calabro all’esecuzione del giudicato relativo al decreto ingiuntivo n. 2104 del 27 febbraio 2008, non opposto nei termini di legge, e, di conseguenza, al pagamento nei confronti della società ricorrente delle somme residue spettanti quale sorte capitale del credito accertato, quali interessi legali e quale spese di procedura, una volta detratta la somma di Euro 7.886,02 che a detta della parte istante è stata medio tempore corrisposta dal Comune intimato.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ed ordina al Comune di Corigliano Calabro di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2104 emesso dal Tribunale di Roma in data 27 febbraio 2008, notificato al citato Comune il 21 marzo 2008, munito della formula di immediata esecuzione il 10 settembre 2009, nei limiti e secondo le modalità di cui in motivazione, nonché nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Dà mandato al Prefetto di Roma, in caso di inottemperanza, di:

1) nominare in qualità di commissario ad acta un funzionario che, come organo del giudice, provveda entro i successivi trenta giorni a tutti gli adempimenti relativi all’integrale esecuzione del giudicato;

2) liquidare in base all’effettiva attività svolta ed alla nota presentata dal Commissario le relative spese poste a carico dell’Amministrazione.

L’Amministrazione nel frattempo provvederà ad erogare all’inizio dell’attività commissariale l’importo di Euro 500,00 (cinquecento/00), quale anticipo della somma da determinarsi come sopra.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico del Comune di Corigliano Calabro e sono liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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