Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 18-05-2011, n. 19612 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l P.G., dr. Vito D’Ambrosio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 12.10.2010 il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l’appello proposto dal P.M. avverso il decreto emesso dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia in i data 2.9.2010, con cui veniva rigetta la richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dalla p.g. di una porzione di fabbricato, sito nel comune di (OMISSIS), di proprietà di C.D., e la contestuale richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo.

Dopo aver ricordato che il GIP aveva rigettato la richiesta del P.M., ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, il Tribunale, nel disattendere i motivi di appello, assumeva che dagli atti non emergesse la mancata ultimazione dei lavori. Quanto alla possibile incidenza sul carico urbanistico della libera disponibilità dell’immobile, riteneva il Tribunale pienamente condivisibili le argomentazioni del GIP: la realizzazione di due vani di modeste dimensioni in ampliamento di un fabbricato già destinato ad abitazione non poteva certo compromettere gli interessi attinenti al regolare assetto del territorio.

2) Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, denunciando la violazione di legge in relazione all’art. 321 e ss. c.p.p., nonchè la manifesta illogicità della motivazione.

Dal verbale di sopralluogo e dai rilievi fotografici eseguiti emergeva che le opere non risultavano ancora ultimate (mancando l’intonaco, gli infissi delle finestre, le porte, gli impianti idraulici ed elettrici). Vi era, quindi, il pericolo concreto che le opere abusivamente realizzate venissero ultimate. Il Tribunale, invece, con argomentazioni carenti, apodittiche ed in contrasto con le risultanze istruttorie, ha ritenuto ultimate le opere. Risulta inoltre dagli atti che uno dei due vani ha occupato, almeno in parte la proprietà comunale. Tale circostanza non solo integra autonoma fattispecie di reato ma qualifica il periculum del reato già oggetto di contestazione, trattandosi di una condotta ulteriormente illecita in atto e perdurante nel tempo. In ordine a tale rilievo la motivazione è completamente assente.

3) Il ricorso è inammissibile.

3.1) Come ricorda lo stesso ricorrente, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge. Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 2/2004, Terrazzi), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall’art. 606 c.p.p., lett. e), nè tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n. 25932 del 29.5.2008 – Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosi radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

3.1.1) La motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto che le opere fossero già ultimate non può dirsi certo apparente od apodittica. I giudici del riesame, infatti, hanno ritenuto che gli atti esistenti nel fascicolo processuale non rivelassero la non ultimazione delle opere abusive (al momento del sopralluogo non era presente alcun operaio ed i lavori erano fermi); nè a diverse conclusioni poteva pervenirsi attraverso l’esame dei rilievi fotografici o della relazione tecnica dell’ausiliario di p.g..

Il ricorrente propone, sostanzialmente, una diversa, ma non consentita, lettura ed interpretazione delle medesime risultanze.

Quanto alla dedotta occupazione di suolo comunale, non risulta che il relativo reato sia stato ipotizzato in sede di esecuzione del sequestro o nella richiesta di convalida (si assumeva che il C. era indagato per il reato di cui agli D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 31 e 44).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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