Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 18-05-2011, n. 19611 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 4.3.2010 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di E.P. e M.G., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 8.1.2010, avente ad oggetto l’intero complesso immobiliare sito in (OMISSIS), compresi tutti gli immobili ivi esistenti, tra cui quello di proprietà degli istanti.

Dopo aver premesso che era ipotizzato il reato di lottizzazione abusiva e dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, riteneva il Tribunale sussistente il fumus del reato in contestazione, richiamando per relationem la motivazione del provvedimento impugnato (il terreno, con destinazione agricola, era stato frazionato ed urbanizzato in maniera illecita).

Quanto alla individuazione dei soggetti attivi del reato, assumeva il Tribunale che nel reato di lottizzazione potessero concorrere i diretti acquirenti dal venditore lottizzazione. L’acquirente ed anche il subacquirente non possono pertanto, solo per tale qualità, essere considerati terzi estraneo al reato, pur potendo dimostrare di aver in buona fede ignorato di partecipare ad un’operazione illecita di lottizzazione. Tanto premesso, riteneva il Tribunale che gli istanti, iscritti nel registro degli indagati, avevano acquistato dai soggetti, che avevano provveduto all’originaria divisione della particella n. 600, la particella 610 ricadente in zona agricola, costruendovi poi un manufatto non ancora intonacato. Il reato di lottizzazione non poteva, poi, ritenersi prescritto, trattandosi di reato di natura permanente che si protrae fino all’esaurimento dell’attività edificatoria nell’ambito dell’intera area oggetto dell’abusivo frazionamento.

2) Ricorre per cassazione M.G., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge, nonchè la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Dopo una premessa in fatto, assume che il reato contestato era già prescritto al momento del sequestro preventivo.

Il ricorrente non aveva partecipato all’attività di frazionamento dell’originaria particella n. 600 (frazionamento, peraltro, ritenuto lecito dall’Autorità Comunale).

Solo nel 2004 la particella n. 610 era stata venduta al M. G. che l’aveva acquistata in buona fede, sui presupposto che il frazionamento era stato regolarmente approvato.

Il reato ipotizzato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è di natura istantanea con effetti permanenti, per cui il momento della consumazione è da individuarsi nell’anno 1993.

Il ricorrente aveva acquistato in buona fede il terreno, senza quindi la consapevolezza di partecipare con la sua condotta al programma lottizzazione. Comunque, anche volendo posticipare la consumazione del reato al momento dell’acquisto o al momento della costruzione (risultava che il manufatto esisteva fin dall’anno 2005) ugualmente era maturata la prescrizione.

3) Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

3.1) Anche di recente questa Corte (cfr. sent. n. 1024 del 13.7.2009- Apponi ed altri), nel ricordare che il reato di lottizzazione abusiva – secondo la concorde interpretazione giurisprudenziale – nella molteplicità delle forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purchè ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell’illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi, ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo, ha ribadito che il terzo acquirente non può di per sè essere considerato "estraneo" al reato. Infatti, "La condotta dell’acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perchè anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli (vedi Cass.,sez. uni te, 27.3.1992 n. 4708, ric. Fogliani) e, per la cooperazione dell’acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. (vedi, sul punto, le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell’altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica). L’acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benchè compartecipe al medesimo decadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè – pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza- di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione. Quando invece l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento – o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza – la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzazione. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità dell’operazione (vedi Cass. sez. 3, 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano). Neppure l’acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorchè si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato verificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (vedi Cass, sez. 3,8.11.2000, Petracchi)". 3.1.1) I giudici del Tribunale hanno evidenziato l’apporto fornito dal M. (è iscritto nel registro degli indagati) con l’acquisto della particella di terreno, inizialmente frazionata, ed hanno escluso che egli fosse in buona fede, in quanto la particella n. 610 acquistata ricadeva in zona agricola e non poteva quindi esservi realizzato un manufatto composto da piano rialzato, primo piano (ciascun piano della superficie di mq. 220).

3.2) Quanto alla eccepita prescrizione del reato, ha correttamente rilevato il Tribunale che il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente e si protrae nel tempo fino all’esaurimento dell’attività edificatoria nell’ambito dell’intera area oggetto dell’abusivo frazionamento. Invero, "… successivamente al frazionamento iniziale anche la condotta successiva, ovvero l’esecuzione di opere di urbanizzazione o la realizzazione di singole costruzioni, protrae l’evento criminoso, attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 19732 del 26.4.2007). Pur essendovi distinzione tra il reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio e quello di costruzione abusiva nell’area oggetto di lottizzazione, la permanenza del primo di detti reati viene a cessare qualora si sia dato luogo ad effettiva attività edificatoria, anche ad opera di soggetti diversi dal lottizzatore, solo con l’esaurimento della su indicata attività, per cui solo da tale momento inizia a decorrere il relativo termine prescrizionale" (Cass. sez. 3 n. 7640 del 25.5.1998 n. 7640; conf.

Cass. sez. 3 n. 1996 del 5.12.2001).

Peraltro, nel caso di specie, lo stesso manufatto realizzato dal ricorrente non risultava ancora ultimato alla data del sequestro in data (OMISSIS).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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