T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-05-2011, n. 4329 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con D.D. n. 775 del 12 marzo 1994, il Comune di Roma ha ordinato ai ricorrenti lo sgombero dalle opere abusive realizzate nell’immobile di via Bitritto n. 6, preannunciando, in caso di inottemperanza, l’immissione in possesso da parte dell’amministrazione e la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri immobiliari.

Gli abusi contestati ai ricorrenti dall’amministrazione resistente riguardano, in particolare, la realizzazione di un piano rialzato (sopraelevazione) di mq. 175 e la elevazione dei muri perimetrali al primo piano dell’immobile di circa mq 68.

Avverso tale atto, ed ogni altro ad esso connesso, hanno proposto impugnativa gli interessati chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:

1) incompetenza.

Il provvedimento impugnato, di natura discrezionale, è di competenza del Sindaco, come previsto dall’art. 27 dello Statuto del Comune di Roma;

2) eccesso di potere per presupposto erroneo; falsa applicazione di disposizione normativa; inesistenza e nullità dell’atto.

Con il provvedimento impugnato, sono stati contestati ulteriori abusi rispetto a quanto disposto con la precedente ordinanza sindacale n. 901 del 15 settembre 1992 (nella quale si faceva riferimento al solo manufatto interrato) e, pertanto, l’amministrazione resistente, prima di procedere alla acquisizione gratuita al patrimonio comunale, avrebbe dovuto previamente adottare un ordine di demolizione. Tale omissione determina l’illegittimità del provvedimento impugnato;

3) eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; violazione del diritto di difesa; carenza di motivazione; ingiustizia manifesta.

Le opere realizzate dai ricorrenti (ovvero sopraelevazione del piano rialzato di mq. 175, elevazione dei muri perimetrali al primo piano di circa mq. 68, realizzazione di due avancorpi di blocchetti di tufo ed un solaio a falde pioventi) sono state eseguite nel rispetto delle norme edilizie previste nella variante al PRG del 1965. Altresì, l’amministrazione non è mai intervenuta con un atto presupposto al provvedimento ora impugnato, limitando fortemente il diritto di difesa degli interessati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma (ora Roma Capitale) per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 2238/1994 è stata respinta la domanda di sospensiva.

Con ordinanza n. 720/2011, sono state richieste all’amministrazione resistente notizie circa l’eventuale presentazione da parte degli interessati, dopo la proposizione del presente ricorso, della preannunciata (in sede di impugnativa) istanza di sanatoria. L’ente capitolino, in esecuzione dell’incombente istruttorio, ha rappresentato che non risultava alcuna istanza di condono/sanatoria presentata dai ricorrenti per l’immobile di che trattasi.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. È necessario, in via preliminare, precisare in fatto quanto segue:

– nel luglio 1990, i ricorrenti hanno presentato domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un garage a servizio dell’immobile di via Bitritto n. 6;

– tale istanza è stata rigettata dall’amministrazione resistente ed i ricorrenti hanno proposto al TAR Lazio il ricorso RG n. 3529/1991 (recte: RG n. 11115/1991) che è stato, di recente, dichiarato perento con decreto n. 10023/2009;

– successivamente, il Comune di Roma, con provvedimento n. 901 del 15 settembre 1992, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto interrato adibito a garage di circa 150 mq;

– tale provvedimento è stato anch’esso impugnato al TAR Lazio con ricorso RG n. 12852/1992, a sua volta dichiarato perento con decreto n. 10757 del 10 maggio 2010;

– il provvedimento impugnato con il ricorso in esame (n. 775 del 12 marzo 1994) è stato adottato sul presupposto di dover integrare il predetto atto n. 901, del 15 settembre 1992 in quanto, sullo stesso sedime dove insiste l’immobile di via Bitritto n. 6, i lavori erano proseguiti con la realizzazione di ulteriori manufatti abusivi.

2. Ciò premesso, dalla stessa evoluzione sopra descritta, può rilevarsi che il ricorso in esame si rivela infondato.

2.1 Ora, non è revocabile in dubbio che le opere abusive descritte nel provvedimento impugnato siano state realizzate senza la prescritta concessione edilizia in quanto, sebbene i ricorrenti abbiano richiesto il rilascio del titolo con riferimento al solo garage (ovvero il manufatto interrato di circa 150 mq), l’amministrazione comunale ne ha negato il rilascio con atto del settembre 1991 (impugnato con ricorso RG n. 11115/1991, dichiarato perento con decreto n. 10023/2009).

Né rileva la circostanza che l’abusività contestata con il provvedimento impugnato sia formale e non sostanziale: il fatto che il predetto manufatto, come gli altri pure oggetto di contestazione con il medesimo provvedimento, sia conforme alle norme edilizie previste dalla variante al PRG del 1965 non è sufficiente a sanare la condotta di parte ricorrente consistita nella realizzazione di manufatti in assenza del necessario titolo edilizio.

D’altra parte nemmeno risulta, all’esito dell’ordinanza istruttoria della Sezione, che gli interessati abbiano presentato, proprio in ragione della ritenuta conformità dei lavori eseguiti alla normativa ediliziourbanistica vigente, una istanza all’amministrazione resistente per il rilascio della concessione in sanatoria, che avrebbe consentito allo stesso Comune di verificare l’effettiva conformità alle relative prescrizioni.

2.2 Non risulta, poi, fondata l’ulteriore censura con cui i ricorrenti lamentano la mancata adozione di un ordine (presupposto) di demolizione per le ulteriori opere non ricomprese nel precedente provvedimento n. 901 del 15 settembre 1992 (che riguardava, come detto, il solo manufatto interrato adibito a garage di circa 150 mq) in quanto non è smentito che gli ulteriori manufatti (ovvero l’elevazione dei muri perimetrali al primo piano di circa mq 68, i due avancorpi di blocchetti di tufo ed il un solaio a falde spioventi) costituiscano una prosecuzione di quegli interventi in relazione ai quali, in precedenza (nel 1992), l’amministrazione resistente aveva già intimato l’interruzione dei lavori, lo sgombero e preannunciata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area interessata.

Ciò nonostante, i ricorrenti hanno proseguito nella loro attività abusiva e, pertanto, l’amministrazione comunale ha provveduto (correttamente) ad integrare il precedente provvedimento del 1992 (la cui impugnazione è stata dichiarata perenta con decreto n. 10757 del 10 maggio 2010), riguardante lo stesso sedime ed insistente sullo stesso immobile di via Bitritto.

2.3 Infondata, poi, risulta la censura di incompetenza del dirigente che ha adottato il provvedimento impugnato.

Costituisce ormai acquisizione pacifica della giurisprudenza quella secondo cui, in esito al radicale rinnovamento intervenuto ad opera della legge n. 142 del 1990 (successivamente recepito, per quanto riguarda gli enti locali, nel testo unico approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e, poi, del d.lgs. n. 29 del 1993, la vigilanza edilizia sulle opere abusive rientra nella competenza del dirigente comunale, trattandosi di tipico potere gestionale (TAR Lazio, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3321), distinto da quello di indirizzo politico il cui esercizio è invece riconosciuto in capo al Sindaco.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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