Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 18-05-2011, n. 19609 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dr. Sante Spinaci,che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 5.5.2010 il GE del Tribunale di Tivoli, sez. di Palestrina, rigettava la richiesta di revoca o sospensione della ingiunzione di demolizione emessa dal P.M. nei confronti di T. A..

Ricorre per Cassazione T.A., a mezzo del difensore, denunciando la erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. Il potere del P.M. di dare esecuzione alla sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. era da tempo esaurito, non potendo più la sentenza medesima produrre alcun effetto, essendosi il reato estinto. Denuncia, inoltre, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla carenza di potere del P.M. a dare esecuzione all’ordine di demolizione, essendo questo di competenza esclusiva dell’Autorità amministrativa ed essendo comunque lo stesso incompatibile con l’avvenuta acquisizione dell’opera al patrimonio pubblico. Infine, trovandosi l’opera in zona sismica, competente alla demolizione è l’Ufficio tecnico della Regione.

2) Il ricorso è infondato.

2.1) L’ordine di demolizione costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria nè di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nell’operare la scelta del patteggiamento, (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez. 3 n. 2896 del 13.10.1997; cass. sez. 3 n. 3107 del 25.10.1997).

E’ pacifico, inoltre, che "l’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7al pari delle altre sanzioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale …". (cfr. Cass. pen. sez. un. n. l5 del 19.6.1996). Nell’affermare detto principio le sezioni unite hanno precisato che ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell’esecuzione).

2.2) L’ordine di demolizione de quo è stato disposto anche con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b). E la competenza ad eseguire detto ordine appartiene al pubblico ministero, come organo promotore, ed al giudice della esecuzione.

Tale competenza non viene, certamente, meno per la competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni antisismiche. Del resto, in relazione allo stesso ordine di demolizione ex art. 7 cit. si è costantemente riconosciuto che il potere-dovere della A.G. "concorre" con quello della PA "titolare anch’essa, in base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra l’intervento specifico giudiziario e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell’esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento di demolizione con le determinazioni dell’Amministrazione, al fine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo i esecuzione e con quali modalità (cfr.ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 702 del 14.2.2000).

2.3) Irrilevante è che il reato si sia estinto ex art. 445 c.p.p. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "L’ordine di demolizione della costruzione abusiva previsto dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7, u.c., avendo natura di sanzione amministrativa la cui applicazione è eccezionalmente demandata (ove non abbia già provveduto l’autorità amministrativa), al giudice penale, e non essendo quindi qualificabile come sanzione penale accessoria o come effetto penale della condanna, resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art. 445 c.p.p., comma 2". (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 2674 del 6.7.2000; Cass. sez. 3 n. 65 del 12.1.2000).

2.4) Quanto all’acquisizione dell’opera al patrimonio comunale, è ormai pacifico che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal Giudice penale ed eseguito dal Pubblico Ministero, potendosi ravvisare un’ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l’opera acquisita ravvisando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, (ex plurimis Sez. 3 n. 1904 del 18.12.2006: n. 4962 del 28.11.2007; n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Sez. 3, n. 26149 del 09/06/2005 Rv. 231941;

Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005 Rv. 232174).

2.5) Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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