T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-05-2011, n. 4328 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’impugnativa in esame, la ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, l’ordinanza n. 106 del 9 agosto 2000 con cui il Comune intimato ha ordinato la sospensione dei lavori, il ripristino dello stato dei luoghi nel lotto sito in Formello, località Le Rughe, oltre alla regolarizzazione dei cartelli riportanti gli estremi della D.I.A. n. 111/00 e della concessione n. 144/97;

– che, nel giudizio, è intervenuto ad opponendum il sig. R.A., con atto depositato in data 25 luglio 2001;

– che, in prossimità della trattazione del merito, la società istante ha depositato atto di rinuncia al ricorso che, tuttavia, non risulta ritualmente notificata, non essendo stata depositata la cartolina di avvenuta ricezione da parte del Comune di Formello (né la rinuncia risulta notificata all’interveniente ad opponendum);

– che, in ogni caso, va rilevato che la ricorrente, dichiarando di voler desistere dalla controversia, ha mostrato di non aver più interesse alla coltivazione della lite tanto che il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– che, invero, l’interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;

– che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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