Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 18-05-2011, n. 19589

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, con sentenza del 19/1/2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.P., C.M.L. e N.L. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per intervenuta concessione in sanatoria, e in ordine ai reati di violazione della normativa in materia di edificazioni in c.a. e di quella in opere realizzate in zona sismica perchè il fatto non sussiste.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in riferimento alla parte della decisione in cui si dichiara la estinzione del reato sub a) per intervenuta sanatoria, con i seguenti motivi:

– violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, rilevato che il giudice, nonostante la mancanza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ha semplicisticamente preso atto della esistenza di tale titolo abilitativo omettendo ogni valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il legittimo rilascio della detta sanatoria, nonostante risulti chiaramente indicato in capo di imputazione che le opere non sono sanabili per contrasto con lo strumento urbanistico.

La N. e il D. hanno inoltrato in atti memoria con cui espongono la infondatezza delle ragioni poste a sostegno del ricorso e ne chiedono la inammissibilità.
Motivi della decisione

In via preliminare si rileva che in sede di udienza l’avv. Romano Daniela, difensore della C., ha eccepito la tardività del ricorso.

La eccezione è fondata, in quanto, alla udienza del 19/1/09, il giudice di merito ha pronunciato la sentenza dando lettura contestuale della motivazione, unitamente al dispositivo, per cui da tale data decorreva il termine di giorni 15 di cui al combinato disposto dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 544 c.p.p., comma 1; il ricorso risulta presentato presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 4/2/2010, pertanto fuori dal termine ex lege stabilito.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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