T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-05-2011, n. 4327 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con decreto ingiuntivo n. 1001/2002 del 18 gennaio 2002, il Giudice di Pace di Roma ha ingiunto all’Amministrazione comunale di Terracina di pagare al ricorrente la somma di euro 1.818,90 oltre interessi legali dalla domanda e le spese della procedura monitoria (ovvero euro 72,50 per spese, euro 170,50 per competenze ed euro 64,60 per onorari oltre IVA e CPA);

– che il predetto decreto, non opposto, è stato munito di formula esecutiva in data 22 agosto 2002;

– che il ricorrente, in data 2 luglio 2009, ha notificato al Comune di Terracina atto di diffida e messa in mora, ai sensi dell’allora vigente art. 90 del RD n. 642/1907;

– che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza di cui all’art. 37 l. TAR ed all’art. 27 n. 4), t.u. Cons. Stato (ora art. 112, comma 2, lett. c del D.lgs n. 104/2010), tenuto anche conto del fatto che il Comune intimato, a fronte di due ordinanze istruttorie della Sezione (nn. 1595/2010 e 1284/2011), non ha depositato alcuna relazione che confutasse tale dato;

– che, pertanto, non risultando eseguito il decreto ingiuntivo n. 1001/2002, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Terracina di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando al ricorrente la somma ivi indicata, oltre agli accessori, previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;

– che se l’Amministrazione comunale di Terracina non darà tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Latina ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare – nel rispetto del disposto di cui all’art. 159 del D.lgs n. 267 del 2000 – gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1001/2002;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a. ordina al Comune di Terracina, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1001/2002, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.818,90, oltre interessi legali dalla domanda e delle spese della procedura monitoria (ovvero euro 72,50 per spese, euro 170,50 per competenze ed euro 64,60 per onorari oltre IVA e CPA);

b. nomina commissario ad acta il Prefetto di Latina ovvero un funzionario dallo stesso delegato affinché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda in funzione sostitutoria a quanto disposto sub a.;

c. fissa per l’eventuale attività del commissario ad acta il compenso di euro 500,00 (cinquecento/00), da porsi a carico del Comune di Terracina;

d. condanna il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Contributo unificato di euro 250,00 a carico del Comune di Terracina ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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