Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 18-05-2011, n. 19588 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 28.10.2009 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 9.10.2007, con la quale S.S., R.P. e T. M. erano stati condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti all’aggravante contestata, per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a), per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, artt. 65 e 72 (capo c), per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 349 c.p. (capo d), dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti in ordine ai reati di cui ai capi a) e c) perchè estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo d) in anni 1 e mesi 9 di reclusione ed Euro 700,00 di multa e confermando nel resto.

2) Ricorrono per cassazione gli imputati, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 486 c.p.p., n. 5 e art. 178 c.p.p., lett. c).

Il difensore depositava in data 28.9.2007 in cancelleria istanza di rinvio dell’udienza del 9.10.2007, essendo impegnato in pari data davanti al Tribunale per i Minorenni, quale unico difensore, in processo a carico di imputati detenuti. Tale istanza non veniva proprio valutata dal Giudice monocratico, avendo, come da sua dichiarazione in calce all’istanza, preso visione della stessa solo in data 10.10.2007 e, quindi, dopo l’udienza.

La Corte territoriale, pur ritenendo fondata la doglianza, assumeva che l’istanza non potesse comunque essere, accolta. Risultava evidente, quindi, la lesione dei diritti di difesa.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla subordinazione del beneficio della sospensione alla demolizione della costruzione abusiva. Tale subordinazione è illegittima, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3077 del 5.3.1988. 3) Il primo motivo di ricorso è infondato.

Non c’è dubbio che l’istanza di rinvio del difensore debba essere esaminata e motivatamente rigettata. "Nel caso in cui, sull’istanza di rinvio del difensore, il giudice non abbia operato alcuna vantazione – di accoglimento o di rigetto – si determina, per la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, il difetto di assistenza dell’imputato da parte del difensore di fiducia, nei termini di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, stesso codice e, quindi, la conseguente nullità assoluta" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 5, 1.2.1993 n.829).

L’esame della richiesta del difensore è stato, però, effettuato dai giudici di appello: sostituendosi al Tribunale che aveva omesso l’esame, hanno ritenuto che, comunque, l’istanza di rinvio non potesse essere accolta in quanto intempestiva; hanno evidenziato, infatti, che la trattazione del processo davanti al Tribunale per i minori era stata decisa all’udienza del 17.7.2007; il deposito dell’istanza di rinvio era avvenuto solo in data 28.9.2007, pur essendo il difensore a conoscenza del rinvio del processo a carico del S. e dei due coimputati fin dal 6.2.2007. 4) Quanto al secondo motivo, l’art. 165 c.p. consente di subordinare la sospensione della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato (tale certamente deve ritenersi per l’assetto del territorio l’opera abusivamente realizzata). E, secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, in quanto il relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato" (cfr. ex multis Cass. sez. 3 n.38071 del 19.9.2007; Cass.sez. 3 n.18304 del 17.1.2003).

La Corte di Appello, però, non ha tenuto conto che, avendo dichiarato prescritti i reati edilizi, veniva a caducarsi ex lege l’ordine di demolizione. Il beneficio della sospensione non poteva, pertanto, essere subordinato alla eliminazione delle conseguenze dannose di reati ormai estinti. Conseguentemente la sentenza di primo grado non andava confermata, genericamente, nel resto e quindi anche in ordine alla suddetta statuizione.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata nella parte in cui implicitamente conferma la subordinazione del beneficio della sospensione della pena alla demolizione delle opere; prescrizione che va eliminata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere; prescrizione che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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