T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-05-2011, n. 4325 Agricoltura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Consorzio T.M. (d’ora in poi anche OP T.M.) ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento del luglio 2007 con cui AGEA ha disposto la sospensione dei procedimenti di erogazione dei contributi comunitari fino alla concorrenza dell’importo di euro 213.404,49, ciò in ragione di alcune irregolarità rilevate dalla Guardia di finanza di Siracusa in relazione ai contributi ricevuti dalla OP T.M. relativamente al settore ortofrutta nell’annata 2002/2003.

Al riguardo, il Consorzio ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per mancata fissazione del termine di conclusione del procedimento.

L’Agenzia resistente ha adottato il provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione dei contributi comunitari, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs n. 228 del 2001, senza indicare alcun termine per l’adozione di provvedimenti definitivi.

Ciò costituisce, tra l’altro, una violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 che impone all’amministrazione di concludere i procedimenti iniziati d’ufficio con un provvedimento espresso;

2) eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento impugnato richiama i verbali della Guardia di finanza di Siracusa senza che gli stessi siano stati messi a disposizione dell’OP ricorrente. Ciò rende impossibile verificare la sussistenza delle notizie "circostanziate" che possono giustificare, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs n. 228 del 2001, l’adozione del provvedimento impugnato;

3) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; difetto di istruttoria.

Nessun avvio del procedimento è stato comunicato all’OP T.M., il che non ha consentito di partecipare al procedimento che si è infatti concluso con un esito pregiudizievole per il ricorrente;

4) eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta e irragionevolezza; travisamento dei fatti de mancato recupero dell’indebito nei confronti degli effettivi percettori.

La sospensione del pagamento dei contributi è stata disposta nei confronti del Consorzio ricorrente che riunisce molti produttori, ovvero anche coloro che non hanno commesso alcuna irregolarità.

Ciò è causa di una manifesta ingiustizia che inficia la legittimità del provvedimento impugnato.

Si è costituita in giudizio AGEA per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 4428/2007, è stata accolta la domanda di sospensiva.

Con motivi aggiunti del marzo 2008, il Consorzio ricorrente ha, poi, impugnato per l’annullamento il provvedimento del dicembre 2007 con cui AGEA ha disposto l’ulteriore sospensione dei procedimenti di erogazione dei contributi erogati in suo favore fino alla concorrenza dell’importo di euro 294.529,85, riproponendo censure analoghe a quelle contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.

Infine, con motivi aggiunti del novembre 2009, il Consorzio ha impugnato, sempre per l’annullamento, il provvedimento di AGEA del 5 giugno 2009 con cui è stato disposto, in danno del ricorrente, l’incameramento della somma di euro 507.934,34, ciò in ragione dell’accertata indebita percezione di aiuti comunitari perpetrata a mezzo delle condotte di alcuni soci conferitori i quali avrebbero dichiarato, falsamente, di condurre in locazione terreni che, invece, i proprietari non avrebbero mai concesso in affitto.

Al riguardo, l’OP T.M. ha proposto i seguenti motivi:

1) nullità per difetto di attribuzione di potere; violazione dell’art. 24 del Reg. CE n. 2111/2003.

La normativa comunitaria (in particolare, il Reg. CE n. 2111/2003) impone agli Stati membri di recuperare i contributi illecitamente erogati. Ciò significa che la competenza ad accertare tali violazioni è da riconoscere in capo al Ministero delle Politiche Agricole e non ad AGEA che non è stata investita di tale funzione da alcuna disposizione normativa interna;

2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; carenza di motivazione.

Né la normativa comunitaria né quella nazionale assegnano ad AGEA la competenza ad accertare l’indebita percezione di contributi comunitari né indicano le modalità operative per procedere a tale attività di recupero.

In assenza delle fonti normative, il Consorzio ricorrente non è in grado di verificare la conformità dell’attività svolta da AGEA che, peraltro, non ha neppure atteso l’esito del relativo giudizio penale prima di adottare l’atto di accertamento impugnato;

3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio del contraddittorio; violazione di legge per carenza di idonea motivazione.

Non risultano acquisite al procedimento le dichiarazioni rese alla Guardia di finanza dai soggetti interessati, in sede di sommarie informazioni. Come unico dato probatorio risultano quindi gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza senza che, sul punto, sia stato svolto alcun contraddittorio, neanche in sede penale. Contraddittorio necessario se si considera che l’illiceità si basa sull’asserita assenza dei contratti di affitto dei terreni che, invece, esistono anche perché possono essere stipulati in forma libera;

4) eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta ed irragionevolezza; mancato recupero dell’indebito nei confronti degli effettivi percettori.

L’accertamento è stato disposto nei confronti del Consorzio ricorrente che riunisce molti produttori, ovvero anche coloro che non hanno effettuato alcuna irregolarità.

AGEA ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti perché infondati nel merito.

Il Consorzio ricorrente ha, invece, insistito, con memoria, per l’accoglimento delle impugnative.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Per ragioni di economia processuale, può anticiparsi l’esame dei motivi aggiunti depositati in giudizio l’11 novembre 2009 in quanto l’esito di tale impugnativa è in grado di provocare effetti sulla soluzione delle controversie proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del marzo 2008.

2. Ciò premesso, può passarsi ad esaminare la prima e la seconda censura (connesse tra loro) contenute nei motivi aggiunti del novembre 2009 con cui il Consorzio ricorrente deduce l’incompetenza di AGEA ad adottare il provvedimento di accertamento di indebita percezione di contributi comunitari.

2.1 La tesi non può essere condivisa.

2.2 Al riguardo, va anzitutto osservato che AGEA è l’ente che, sotto la vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha il compito di gestire ed erogare le provvidenze finanziarie all’agricoltura, secondo le disposizioni comunitarie in materia, per il tramite di apposite convenzioni con le unioni di associazioni di produttori.

L’Agenzia, invero, è l’organismo di coordinamento che, ai sensi del D.lgs n. 165 del 1999 (art. 3), agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA ed è responsabile nei confronti dell’Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo.

Ciò significa che AGEA, oltre ad erogare le provvidenze comunitarie, ha anche il compito di sospendere le erogazioni, ai sensi del D.lgs n. 228 del 2001, e, in via definitiva, accertare se i destinatari siano o meno in possesso dei requisiti necessari per poterne fruire.

Da ciò deriva che AGEA è competente ad avviare tutte le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti di coloro che hanno posto in essere condotte indebite, finalizzate al riconoscimento di contributi comunitari.

3. Anche il terzo motivo è infondato posto che, come risulta dalle premesse del provvedimento impugnato, AGEA ha provveduto ad acquisire varia documentazione da parte della Guardia di finanza di Siracusa e dalla competente Procura della Repubblica da cui risulta che alcuni produttori avevano dichiarato nella loro consistenza aziendale (necessaria per calcolare l’ammontare dei contributi comunitari) terreni che, invece, i relativi proprietari, assunti a sommarie informazioni, hanno ammesso di non aver mai concesso in affitto.

In altre parole, è risultato che tali proprietari fondiari hanno dichiarato di non aver mai concesso in affitto tali terreni ai produttori percettori dei contributi comunitari su quegli immobili.

Tali risultanze non sono state smentite né il Consorzio ricorrente né i produttori associati hanno apportato elementi in grado di confutarne la veridicità, e nemmeno un principio di prova in senso contrario, in modo tale da rendere necessario un supplemento di istruttoria.

Del resto, l’accertamento svolto da AGEA si svolge in modo autonomo rispetto a quello effettuato in sede penale anche perché nel primo caso si tratta di verificare la sussistenza dei presupposti per poter accedere ai finanziamenti comunitari, mentre nel secondo si mira all’accertamento della sussistenza di una fattispecie di reato.

Nell’ambito dell’accertamento amministrativo, AGEA ha acquisito la necessaria documentazione e, al riguardo, non può ritenersi fondata la censura del ricorrente circa la mancanza nel procedimento delle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza dai soggetti interessati, in sede di sommarie informazioni, in quanto le stesse sono state riportate nelle relazioni degli organi di polizia in relazione alle quali, come detto, non si hanno elementi per dubitarne della veridicità ovvero della loro non corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dai proprietari dei terreni.

4. Infondata è poi la censura con cui il Consorzio ricorrente deduce la carenza di legittimazione passiva sostenendo di non dover essere il destinatario dell’atto di accertamento impugnato.

La doglianza è infondata in quanto, come questa sezione ha già avuto modo di affermare (sentenza 7 luglio 2009, n. 6568), secondo la normativa europea in materia di erogazione dei contributi agricoli, tutti i produttori operanti in un settore sono associati in una organizzazione che si pone come unico interlocutore abilitato a presentare la domanda di aiuto e che, di conseguenza, è il solo destinatario dell’aiuto medesimo.

L’Organizzazione di produttori (OP) non è un mero intermediario ma è il diretto beneficiario dell’aiuto ed è autonomamente passibile di controlli e delle relative sanzioni.

L’erogazione da parte di AGEA avviene, invero, nei confronti dell’O.P. che successivamente consegna l’indennità al singolo produttore; da ciò si evince che, in caso di irregolarità ovvero di illecita erogazione, è l’OP che è chiamata a restituire quanto indebitamente percepito e che potrà agire in rivalsa nei confronti dei produttori che hanno indebitamente percepito i contributi comunitari.

5. In conclusione, i motivi aggiunti del novembre 2009 vanno rigettati.

Di conseguenza, il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti del giugno 2007 possono essere dichiarati improcedibili in quanto, in ragione della riscontrata validità (rispetto alle censure dedotte) dell’atto di accertamento del giugno 2009, l’eventuale accoglimento anche di una delle due delle impugnative (aventi ad oggetto i provvedimenti cautelari basati sugli stessi fatti poi accertati con l’atto del giugno 2009) non avrebbe alcuna utilità per il Consorzio ricorrente.

Va d’altra parte aggiunto che le censure dedotte sono comunque infondate.

Ed invero, quanto alle doglianze riproposte con i motivi aggiunti del novembre 2009 (ovvero difetto di istruttoria e mancanza di legittimazione passiva dell’OP), è sufficiente richiamare quanto esposto nei punti precedenti.

Quanto invece all’affermazione secondo cui i provvedimenti adottati ex art. 33 del D.lgs n. 228 del 2001 bloccherebbero sine die i contributi, basta il rilievo che la sospensione, proprio perché atto di natura cautelare, è comunque temporanea e finalizzata al definitivo accertamento, in effetti poi intervenuto con l’atto del giugno 2009, impugnato con i motivi aggiunti del successivo mese di ottobre.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando:

– dichiara improcedibili il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti depositati in giudizio il 4 marzo 2008;

– respinge i motivi aggiunti depositati l’11 novembre 2009.

Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di AGEA che si liquidano in euro 1.000,00 (mille) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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