T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-05-2011, n. 4314 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, la D.D. n. 1550 del 3 settembre 2002 con cui il Comune resistente ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sul presupposto del mancato possesso dell’autorizzazione sanitaria per la parte ampliata del ristorante situato in via Don Pasquino Borghi nn. 96/100;

– che, con motivi aggiunti, la ricorrente ha, poi, impugnato, per l’annullamento, la D.D. n. 8458 del 12 marzo 2003 con cui l’ASL – Roma C ha negato il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per la parte ampliata del predetto ristorante;

– che, in giudizio, si sono costituiti il Comune di Roma (ora Roma Capitale) e l’ASL Roma C chiedendo il rigetto delle impugnative;

– che, con ordinanza n. 2939/2003, è stata respinta la domanda di sospensiva;

– che, alla pubblica udienza, la ricorrente, con dichiarazione resa a verbale dal proprio difensore, ha rappresentato di non avere più interesse alla coltivazione della controversia;

– che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso in esame, con conseguente declaratoria di improcedibilità delle impugnative;

– che l’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;

– che stimasi equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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