Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 18-05-2011, n. 19584 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

G., Dr. D’Ambrosio Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 3.5.2010 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Massa, sez.dist. di Pontremoli, con la quale P.F. era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (capo a), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo b), R.D. n. 523 del 1904, art. 93 (capo c), D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) (così riqualificato il reato di cui al capo d), unificati sotto il vincolo della continuazione.

Riteneva la Corte territoriale infondata l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, in quanto l’omessa indicazione nella stessa dei capi di imputazione di cui ai capi a), b) e c) costituiva una mera irregolarità che poteva essere eliminata con la correzione ex art. 130 c.p.p. (a tanto si era provveduto con ordinanza 3.5.2010).

2) Ricorre per cassazione P.F., a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 546 c.p.p..

Il vizio eccepito, pacificamente, integra una ipotesi di nullità. La Corte territoriale ha trasformato una nullità in un mero errore materiale, sui presupposto che l’enunciazione dei fatti e delle circostanze potevano desumersi dal complessivo contenuto della decisione. La mancanza delle imputazioni era, però, assolutamente irrecuperabile nella motivazione e ledeva una fondamentale garanzia difensiva. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha più volte sancito la nullità della sentenza per la mancanza assoluta dell’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all’imputato.

3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) La corte territoriale ha ricordato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell’art. 546 c.p.p., comma 3, non è previsto il capo di imputazione, posto che l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all’imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione" (Cass. pen. sez. 2, 11.8.1997 n. 937 – Strazzullo; e, di recente, Cass. sez. 5 n. 1137 del 17.12.2008; sez. 4 n. 4098 del 5.11.2008; sez.5 n. 15324 del 18.3.2009).

Ed ha accertato che il Giudice di prime cure aveva dato ampio spazio alla trattazione dei reati urbanistici contestati, indicando i motivi per i quali aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato in riferimento a detti reati.

Non sussisteva, quindi, certamente "la mancanza assoluta della enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all’imputato" e di cui alla giurisprudenza richiamata dal ricorrente.

Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che tale omissione potesse essere colmata con una correzione di errore materiale e che non determinasse alcuna violazione dei diritti di difesa. Le imputazioni erano state, infatti, regolarmente contestate all’imputato con il decreto che disponeva il giudizio e ad esse rinviava il primo giudice nell’affermare la responsabilità per tutti i reati ascritti. L’imputato era quindi perfettamente a conoscenza dei reati per i quali era stato condannato in primo grado.

3.2) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *