T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-05-2011, n. 4313 Titoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 10 febbraio 2011 e depositato il successivo 23 febbraio, l’interessata, quale soggetto partecipante al concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Tecnico, categoria "C", posizione economica iniziale "C1" nei ruoli del Comune di Civitavecchia, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse ad una corretta disciplina della procedura concorsuale avviata dall’Amministrazione Comunale, specialmente nella parte in cui si stabiliscono i titoli di studio che danno titolo all’ammissione alle prove d’esame.

Al riguardo vengono prospettati come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Con atto contenente motivi aggiunti, notificato il 31 marzo 2011 e depositato il successivo 14 aprile, la parte istante ha impugnato anche il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale sopra descritta.

Si è costituito in giudizio il comune di Civitavecchia, il quale ha eccepito l’infondatezza delle censure prospettate.

Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ritiene di poter definire il giudizio nella forma della decisione semplificata di cui al combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a..

Il ricorso è manifestamente fondato, stante il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in merito alla assorbenza del titolo superiore della laurea rispetto a quello inferiore richiesto dal bando di concorso (Cfr. in termini, TAR Abruzzo, sede di Pescara, Sez. I, 9 maggio 2008 n. 463 e TAR Piemonte, Sez. II, 8 novembre 2004 n. 3028).

Infatti, anche a voler applicare l’art. 2, comma 1, lett. e), del Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Civitavecchia – secondo il quale per l’accesso alla categoria C è necessario il diploma di maturità, ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, indicati nei bandi in relazione alla professionalità da acquisire ed eventualmente integrati da abilitazioni professionali – il Comune di Civitavecchia non avrebbe potuto escludere i candidati in possesso del titolo di studio superiore, quale quello della laurea in architettura, anche se ciò era previsto dal bando di concorso, per ciò stesso illegittimo.

Osserva il Collegio che l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie, è ormai consolidato nel ritenere che il possesso di un titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore e tale evenienza ricorre sia quando il titolo superiore presupponga quello inferiore sia quando le materie di studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del titolo inferiore (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931).

Nella fattispecie in controversia deve dunque ritenersi, alla luce dei principi sopra enunciati, che la laurea in architettura sia assorbente del titolo richiesto dal bando di concorso – diploma di geometra – proprio sotto il profilo correttamente evidenziato dalla parte istante nel secondo motivo del ricorso principale.

Tale doglianza, pertanto, può ritenersi fondata ed assorbente rispetto alle altre, unitamente all’illegittimità derivata prospettata con l’atto contenente i motivi aggiunti con riguardo all’ulteriore provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso de quo.

Per le ragioni sinteticamente sopra enunciate il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullati sia il bando di concorso che l’atto di esclusione perché viziati da violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

Le spese seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Civitavecchia, parte resistente, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) a favore della parte istante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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