T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-05-2011, n. 4312 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto alla preliminare questione della giurisdizione del giudice adito (messa in evidenza nell’ordinanza cautelare n. 1768/2008 dell’1.4.2008), che l’opposizione alla cartella esattoriale per vizi suoi propri appartiene ad una materia, quella dell’esecuzione dei crediti, devoluta al giudice civile (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 26179) e che, invece, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto una cartella esattoriale in relazione alla quale il ricorrente non deduce vizi propri e specifici della cartella di pagamento, ma vizi della pregressa attività e delle conseguenti pretese patrimoniali dell’amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 agosto 2010, n. 29665);

Considerato che, nel caso di specie, alla luce dello specifico tenore dei motivi di censura di cui al ricorso introduttivo, ad un rimeditato avviso rispetto alla sede cautelare, deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito;

Considerato che, tuttavia, con la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 22655/2008 del 18.11.2008, è stata dichiarata l’estinzione del credito di cui trattasi del Comune di Roma nei confronti del ricorrente (di cui all’invito di pagamento n. B46 del 23.10.2006 per un importo complessivo di euro 2.855,19) per la ritenuta intervenuta prescrizione dello stesso;

Considerato che, pertanto, il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito dello stesso da parte del ricorrente;

Considerato che – mentre in sede cautelare era stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative alla detta fase nei confronti del comune resistente, liquidate in complessivi euro 1.000 -, in sede di liquidazione definitiva delle spese dell’intera procedura si ritiene invece, alla luce di quanto in precedenza esposto relativamente alla riconosciuta prescrizione del credito azionato da parte del comune nei confronti del ricorrente, di dovere disporre l’integrale compensazione delle spese relative tra le parti costituite (ed il comune, pertanto, non potrà esigere dal ricorrente il pagamento della somma di cui all’ordinanza cautelare e, se invece già introitata, dovrà provvedere alla sua restituzione);
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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