Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 18-05-2011, n. 19580 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza, resa in data 16.4.2010, il Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.R. in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 93, 94 e 95 (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72 (capo c) per essere detti reati estinti per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria.

2) Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, denunciando la inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36, 45, 64, 65, 67, 71, 72, 83, 93, 94 e 95, nonchè l’apparenza della motivazione. Il Tribunale ha preso atto dell’esistenza del titolo abilitativo, omettendo ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il legittimo rilascio della sanatoria; eppure dalla stessa imputazione risultava che le opere non erano sanabili per contrasto con lo strumento urbanistico. In ogni caso il permesso in sanatoria non poteva determinare l’estinzione dei reati di cui ai capi b) e c).

3) Il ricorso è fondato.

3.1) Pur essendo la sentenza appellabile, il P.M. ha proposto ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 c.p.p..

Il comma 3 di tale norma prevede che "la disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d) ed e)" e che "in tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello".

Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso per saltum risulta ritualmente proposto, venendo denunciata, oltre che la violazione di legge, l’apparenza di motivazione. E’ pacifico, invero, che nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art. 125 c.p.p..

3.2) Il permesso di costruire in sanatoria n. 2 del 7.2.2008 risulta rilasciato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36. Tale norma prevede che il responsabile dell’abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, (cd."doppia conformità").

Il Tribunale si è limitato a prendere atto del premesso in sanatoria e ad affermare, apoditticamente, la conformità delle opere agli strumenti urbanistici. Eppure il controllo in ordine alla legittimità del provvedimento in sanatoria risultava ancor più necessario dal momento che nel capo di imputazione si indicava espressamente che le opere non erano sanabili perchè in contrasto con lo strumento urbanistico. E’ pacifico, invero, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la estinzione del reato, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.1.2003 – PM in proc. Ciaravella).

Più in generale, a partire dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte del 21.12.1993, ric. Borgia, non è più dubitabile che il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, debba verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Il giudice, quindi, non deve limitarsi a verificare l’esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve verificare l’integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela" (nella specie tutela del territorio). E’ la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l’atto amministrativo (cfr. Cass. pen. sez. 3 21.1.1997 – Volpe ed altri). Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla legge ( art. 101 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame all’aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali (Cass. pen. sez. 3 2.5.1996 n. 4421 – Oberto ed altri). Tutti tali principi sono stati ribaditi da Cass. sez. 3 n. 11716 del 29.1.2001. 3.3) In ogni caso, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36 (già L. n. 47 del 1985, art. 3) non potrebbe determinare l’estinzione dei reati di cui ai capi b) e c). A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45 (già L. n. 47 del 1985, art. 22), infatti, il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

La giurisprudenza di questa Corte (a partire da quella formatasi in relazione alla L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22) ha costantemente affermato che l’effetto estintivo non opera nei confronti dei reati aventi oggettività giuridica diversa, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle leggi in materia di costruzioni in zona sismica, di opere in conglomerato cementizio o di vincoli ambientali e paesaggistici. Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l’attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (cfr. ex multis Cass. sez. 3, 2.7.1994 n. 7541; Cass. sez. 3 26.6.1997 n. 6225; Cass. sez. 3 n. 11511 del 15.2.2002; Cass. sez. 3 22.5.2006 n. 17591).

3.3) La sentenza impugnata va conseguentemente annullata, con rinvio, a norma dell’art. 69 c.p.p., comma alla Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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