T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 18-05-2011, n. 4323 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ecificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione i ricorrenti impugnano il decreto del 23 novembre 2005 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio del 14 luglio 2004 con cui è stato annullato il provvedimento n. 14 del 22 settembre 2005 del Comune di Marta, che esprime parere favorevole sulla istanza intesa ad ottenere parere ex art. 32 L. n. 47/1985 dei manufatti oggetto di sanatoria.

Deducono i ricorrenti la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni Culturali.

Il ricorso è stato quindi chiamato e posto in decisione alla udienza del 12 aprile 2011.

Osserva il Collegio come l’atto impugnato fondi la sua motivazione su due profili attinenti da un lato alla dedotta illegittimità della procedura di riesame della autorizzazione in sanatoria oggetto di precedente annullamento e, dall’altro, sulla impossibilità di ammettere il riesame del provvedimento sulla base della presentazione di un piano di miglioramento aziendale che, secondo la prospettazione della Soprintendenza, non potrebbe riferirsi ad un’opera già realizzata (si legge nel provvedimento della Soprintendenza che "l’edificio oggetto di sanatoria ricade in zona E "area di tutela del sistema di boscopascolovegetazione mista’, sottozona Ei "Tutela integralè nel P.T.P. n. 1. In tale area il lotto minimo è fissato in 50.000 mq ed è consentito un I.f. di 0,01 mc/mq. Considerato che la precedente autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune di Marta, per le opere realizzate è stata oggetto di un annullamento da parte di questa Soprintendenza con D.S., prot. 21332 del 28/11/2002, considerato che la procedura di richiedere al Comune di Marta il riesame della pratica a suo tempo oggetto di annullamento da parte di questa Soprintendenza è illegittimo, considerato che la richiesta di riesame viene accompagnata dalla presentazione di un P.U.A., che essendo per sua natura un piano di miglioramento aziendale non può giustificare un’opera già realizzata, considerato che il parere favorevole indicato in premessa, comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente vigente (…)"..

Entrambe le motivazioni appaiono viziate.

Quanto alla illegittimità del riesame da parte del Comune di Marta è sufficiente rilevare come dalla documentazione depositata in atti risulta che la Sig.ra I., a seguito dell’annullamento dell’autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, ha presentato una richiesta di riesame della pratica di condono fondata su diversi presupposti di fatto (accorpamento dei lotti di proprietà della stessa e presentazione di un Piano di utilizzazione aziendale).

Legittimamente, quindi, il Comune ha rivalutato la istanza della ricorrente alla luce delle diverse risultanze evidenziate dalla stessa ed altrettanto avrebbe dovuto fare la Soprintendenza; a seguito dell’intervenuto annullamento della precedente domanda di condono, infatti, doveva considerarsi venuta meno l’intera procedura con conseguente necessità di una riapertura del procedimento da parte degli organi competenti (Comune e Soprintendenza).

Quanto, poi, alla presentazione del Piano di Utilizzazione Aziendale, osserva il Collegio come lo stesso – essendo diretto al miglioramento dell’azienda – prescinde dall’intervento edilizio posto in essere e si appunta sulla analisi del risultato aziendale che si intende perseguire attraverso il migliore sfruttamento delle risorse disponibili.

Non v’è dubbio, quindi, che la Soprintendenza avrebbe dovuto rivalutare la legittimità del provvedimento di nuova autorizzazione in sanatoria in considerazione dei rinnovati presupposti di fatto e di diritto; al contrario, il giudizio contenuto nell’impugnato decreto non si appunta su un difetto estrinseco dell’atto comunale, ma si risolve in valutazioni sostitutive di quelle già formulate dal Comune, giungendo a sindacare la legittimità dei soli presupposti sottostanti al procedimento di autorizzazione in sanatoria senza in alcun modo valutare la compatibilità dello stesso con i valori paesaggistico ambientali.

Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato con conseguente obbligo della Soprintendenza di ripronunciarsi in merito alla compatibilità delle opere.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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