Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 18-05-2011, n. 19649 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.E. è stata sottoposta alla misura di sicurezza – applicatale il 18.1.2010 – del ricovero in casa di cura e di custodia, presso l’Ospedale psichiatrico di (OMISSIS), in esecuzione di quanto disposto dal GIP di Milano. La donna è soggetta ad indagine perchè ritenuta responsabile della violazione dell’art. 612 bis c.p., reato commesso nel contesto di un clima di: conflittualità sorto all’interno di condominio abitativo.

Il primario dell’Ospedale psichiatrico Giudiziario, ove era detenuta con missiva (a firma Dr. G.) allegata all’istanza del 2.8.2010, segnalava l’attenuazione della pericolosità sociale della P.. Una situazione, quindi, compatibile con la collocazione presso una comunità terapeutica di alcoolisti. Ma l’istanza avanzata in tal senso veniva respinta dal GIP il 4.8.2010, sul presupposto di un’attuale persistente pericolosità della donna.

In data 2.10.2010 il Tribunale della Libertà di Milano, investito dell’appello della P., con due successive Ordinanze – in data 21.9.2010 ed in data 2.11.2010 – conseguenti ad altrettante impugnazioni, ha rigettato le istanze difensive evidenziando la formazione del giudicato cautelare sul punto.

Anche la presente Ordinanza ha rigettato la domanda difensiva, sia pure scendendo nel merito della stessa ed allegando la persistenza della pericolosità (come da accertamento peritale psichiatrico, svolto in sede di incidente probatorio dalla D.ssa Gh.) pure in relazione ad un internamento presso una comunità per alcoolisti, anche perchè la donna ebbe a dichiarare di "non esser tipo da comunità".

Il ricorso interposto dalla difesa si articola sui seguenti motivi:

– carenza e contraddittorietà della motivazione per l’erronea lettura delle dichiarazioni della ricorrente che mai negò di volersi sottoporre a terapia, ma soltanto a regime restrittivo della libertà; inoltre l’accertamento della pericolosità effettuato dalla D.ssa Gh. è parziale ed inaffidabile, al cospetto dell’attestazione del dr. G.; che la ragione della vicenda giudiziale non fu condotta di violenza ed aggressività, bensì soltanto di disturbo e rumorosità a condomini; che la donna non ha più manifestato scompensi paranoici; sicchè la motivazione resa dal Tribunale è carente e contraddittoria;

– inosservanza della legge penale per avere pretermesso ogni accertamento sull’attuale pericolosità della ricorrente, essendo stato accertato alla data del giugno 2010 che il disturbo era regredito (certificato dr. G.).
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e non viene accolto, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Esso, invero, richiede valutazioni di merito (per esempio l’esatta affermazione della P., il cui verbale di interrogatorio è, peraltro, allegato all’incarto processuale) ed urta con il giudicato cautelare delle pregresse Ordinanze del Tribunale della Libertà di Milano le quali vertevano esattamente sulla medesima situazione di fatto. Invero, non è mutata la stessa anche in termini di accertamento della pericolosità che i giudici hanno accertato, da ultimo servendosi della perizia psichiatrica della D.ssa Gh., con ciò screditando di fondamento il secondo mezzo di impugnazione.

E’ d’uopo precisare che la certificazione del dr. G., più volte richiamata dalla difesa, non accenna alla pericolosità, bensì sulla capacità di intendere e volere e di provvedere ai suoi interessi, giudizio compatibile piuttosto con un procedimento di interdizione.

Nè può dirsi esclusa l’esame di una soluzione alternativa all’attuale regime detentivo, in considerazione delle valutazioni espresse dai giudici milanesi sulla possibilità di internamento in regime di maggiore libertà, come indicato proprio nel provvedimento impugnato che prospetta un possibile ricovero in (OMISSIS) ove è disponibile un servizio di "alcoologia", ricovero al momento inagibile per carenza di disponibilità di posto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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