T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 18-05-2011, n. 4322 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione il ricorrente impugna il decreto prot. n. 20835/B della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio del 14 luglio 2004 con cui è stato annullato il provvedimento n. 2 dell’8 maggio 2004 del Comune di Pescorocchiano, che esprimeva parere favorevole sulla di istanza di sanatoria prot. n. 7384 del 30 settembre 1986.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni Culturali.

Il ricorso è stato quindi chiamato e posto in decisione alla udienza del 12 aprile 2011.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione.

Rileva il Collegio come l’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle Amministrazioni comunali competenti, eserciti un riesame esclusivamente sotto il profilo estrinseco con riferimento alla mera verifica di legittimità, non potendo rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo comunale.

Si tratta, infatti, di una valutazione tesa a verificare solo l’assenza di vizi di legittimità – tra essi compreso quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche – che non può rinnovarsi in un giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggisticoambientale dell’intervento, che, infatti, appartiene in via esclusiva all’Autorità competente.

In tale ambito, del resto, la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 367/2007 ha escluso che il comma 3 del novellato art. 159 attribuisca all’Amministrazione centrale un potere di annullamento del nullaosta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa Amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo.

Sulla base di tali assunti, il Collegio ritiene fondate le censure avanzate dalla parte ricorrente e relative all’eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria.

Sotto tale profilo, infatti, si legge nel provvedimento della Soprintendenza che "l’intervento ricade nel P.T.P. n. 6 Tutela integrale – zona agricola del P.R.G., tale zona risulta compresa nella fascia di rispetto lett. b). Si ritiene di annullare la Determinazione n. 2 del 08.05.2004, in quanto non conforme al P.T.P., inoltre il Comune non ha valutato che alcuni manufatti da sanare sono costruiti con materiale precario (onduline e legno) che non si inseriscono nel paesaggio vincolato. E’ difatti evidente che il "Risassorbimentò dell’opera nel contesto paesaggistico non possa nella fattispecie manifestarsi per le caratteristiche tipologiche dei manufatti, che sono da ritenersi strutture precarie ed indecorose, che producono impatto sul sistema ambientale esistente per le peculiari e specifiche caratteristiche dei luoghi, che di fatto impediscono il ricongiungimento sia percettivo che ecologico ambientale dell’opera con lo scenario paesaggistico da tutelare. Considerato che il parere favorevole indicato in premessa, comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente vigente".

Rileva il Collegio come il giudizio contenuto nell’impugnato decreto non si appunti su un difetto estrinseco dell’atto comunale, ma si risolva in valutazioni di merito sostitutive di quelle già formulate dal Comune, giungendo a sindacare le caratteristiche dell’intervento con riguardo al materiale delle costruzioni ed alle caratteristiche tipologiche delle stesse.

Peraltro, le valutazioni effettuate dalla Sovrintendenza già costituivano oggetto di specifica analisi del Comune che, infatti, nel provvedimento annullato aveva indicato una serie di condizioni finalizzate al migliore inserimento nel contesto paesaggistico dei manufatti da sanare e che prevedevano la sostituzione di tutti i materiali precari o vetusti con elementi (murature esterne, rivestimenti, tetti di copertura, infissi) in grado di rendere armoniosi i manufatti con le caratteristiche tipologiche dei luoghi.

Orbene, come rilevato, il potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, dovendo ritenersi necessariamente ancorato ad un riesame meramente estrinseco teso a verificare l’eventuale presenza di vizi di legittimità comprendenti l’eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, non può tradursi – come invece risulta avvenuto nella fattispecie in esame – in un ripetuto giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico ambientale dell’intervento, giudizio che, al contrario, è riservato all’Autorità comunale preposta alla tutela del vincolo.

L’Amministrazione statale può quindi verificare dall’esterno la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione emanante, ma non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale con quelli espressi dall’Ente locale (ex multis Cons.Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 2; T.A.R. LazioRoma, Sez. II, 9giugno 2008, n. 5635; T.A.R. CampaniaNapoli, Sez. VII, 30 gennaio 2006, n. 9260).

D’altra parte, quanto al rilievo operato dalla Soprintendenza in merito alla circostanza secondo cui "l’intervento ricade nel P.T.P. n. 6 Tutela integrale – zona agricola del P.R.G.", occorre osservare che l’Amministrazione interessata non risulta avere posto in essere alcuna analisi in merito alla compatibilità delle opere alla luce della sopravvenienza del vincolo.

Posto, infatti, che gli elementi di fatto rinvenibili nell’allegata istanza di sanatoria edilizia non sono contestati, si deve dar atto del consolidato orientamento per il quale i vincoli sopravvenuti non precludono in via assoluta il condono ma impongono un apprezzamento concreto di compatibilità. In proposito, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (22 luglio 1999, n. 20): (a) ha precisato che la disposizione di portata generale di cui all’articolo 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui subordina al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo il rilascio della concessione in sanatoria, deve interpretarsi nel senso che l’obbligo di pronuncia coinvolge comunque la rilevanza del vincolo esistente al momento in cui la domanda di sanatoria è valutata e ciò, a prescindere dall’epoca di introduzione; (b) ha poi aggiunto, raccordando la norma citata con il successivo articolo 33 che la fattispecie del vincolo sopravvenuto, siccome non specificamente disciplinata dall’articolo 33, ricada nella previsione di carattere generale contenute nel comma 1, dell’articolo 32 (cfr. anche: Consiglio di Stato, VI, 22 gennaio 2001, n. 181; V, 27 marzo 2000, n. 1761).

Per altro aspetto la giurisprudenza ha anche costantemente affermato che: (aa) il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’articolo 32 della legge citata, costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica che, in quanto tale, deve recare l’indicazione delle ragioni assunte a fondamento della ritenuta compatibilità o incompatibilità di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso; (bb) il diniego di nulla osta deve essere assistito da un apparato motivazionale che, sia pure in forma sintetica, dia conto di quelle esigenze ed espliciti in concreto, i motivi per i quali la costruzione, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicata pregiudizievole dell’integrità del contesto ambientale in cui si inserisce e, con essa, degli specifici interessi pubblici alla cui tutela il vincolo è inteso.

Ciò posto, applicando detti principi alla vicenda di cui all’odierno ricorso, il Collegio ritiene fondato il motivo di censura afferente al difetto di motivazione del provvedimento della Soprintendenza; ed, infatti, il provvedimento impugnato reca una motivazione che si riduce ad un’apodittica affermazione, priva di alcun specifico riferimento alla reale situazione di fatto degli immobili e della concreta incidenza con i valori paesistici che si assumono violati.

Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato con conseguente obbligo della Soprintendenza di ripronunciarsi in merito alla compatibilità delle opere alla luce del vincolo sopravvenuto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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