Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 18912

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 16 maggio 2006 la CTR Sicilia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della soc. coop. Cantina Sociale Condor Marchese della Gran Montagna, confermando la sentenza della CTP di Palermo che aveva annullato l’avviso di rettifica notificato per IVA relativa all’anno 1997.

Ha motivato la decisione ritenendo che, contrariamente all’assunto dell’Ufficio, la contribuente poteva fruire dell’aliquota agevolata prevista dalla tabella A del D.P.R. n. 633, per i mosti di uve a parziale fermentazione anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole. Ha precisato, sulla scorta del parere dell’Istituto regionale della vite e del vino, che il "mosto concentrato rettificato", derivato dalla lavorazione di mosti di uve fresche mutizzati con aggiunta di anidride solforosa, era da includere nella suddetta previsione tabellare. Ha aggiunto, inoltre, che ai fini dell’aliquota era irrilevante la circostanza che il processo materiale di elaborazione delle uve fosse stato affidato a terzi.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, l’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze; la contribuente si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

1. In primo luogo, si rileva la fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’avvocatura erariale, il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. L’intervento ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso dell’Avvocatura dello stato va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente impugnante.

2. Questa, con unico motivo, denuncia "difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un punto decisivo della controversia".

La ricorrente però trascura che, nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cassazione civile sez. un., 20 maggio 2010, n. 12339 – Guida al diritto 2010, 29, 58). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.

3. Alla completa inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorario), oltre agli oneri di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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