Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 18911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di processo verbale di costatazione della Guardia di Finanza, l’Ufficio Iva di Padova rettificava le dichiarazioni rese del Gruppo Facchini Adriatico in liquidazione per gli anni 1994 e 1995, contestando l’annotazione in contabilità di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti e la omessa contabilizzazione dei compensi corrisposti per la tenuta dei libri paga. I ricorsi proposti avverso i due avvisi erano riuniti e respinti in entrambi i gradi del giudizio di merito. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.
Motivi della decisione

L’Agenzia delle Entrate è subentrata nel giudizio d’appello al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aveva partecipato al primo grado ma non è stato convenuto e non è intervenuto davanti alla CTR, rimanendo estromesso dal processo (Cass. 6591/2008).

Il ricorso è per più versi inammissibile. Manca dello svolgimento del fatto, e – prima ancora – è proposto nei soli confronti del Ministero (e non anche dell’Agenzia delle Entrate, unica parte legittimata passiva, che non si è costituita).

Le spese del grado debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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