Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 18-05-2011, n. 19646 Custodia cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Napoli ex art. 310 c.p.p., in riforma della ordinanza del tribunale di Nola, reiettiva della richiesta di caducazione della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini massimi, avanzata da A.A., condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., dichiarava l’inefficacia della misura cautelare, disponendo la rimessione in libertà dello stesso.

Il tribunale perveniva a tale conclusione, affermando che il giudice della cognizione non aveva adottato il provvedimento di sospensione nè all’udienza 27.1.09, nè a quella del 9.3.2010, in occasione dell’astensione dalle udienze degli avvocati difensori.

Ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge; nei p.v. delle citate udienze si rinviene il provvedimento implicito, poichè il presidente del collegio ha dato atto dei presupposti della sospensione, che consegue ex lege alla situazione processuali prevista dall’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b).

Sospensione, questa, obbligatoria, diversamente da quella ipotizzata dall’art. 304 c.p.p., comma 2, che ha natura facoltativa.

Il dettato dell’art. 304 c.p.p., comma 1, conforta siffatta interpretazione del contesto normativo in esame.

Il ricorso è fondato.

Va rilevato che l’ipotesi in esame si differenzia dal congelamento dei termini di fase previsto dall’art. 287 c.p.p., comma 4 che opera autonomamente, senza la necessità di un provvedimento del giudice (S.U. 1.10.91, Alleruzzo, rv. 188527), ma si distingue pure dai casi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 2, nei quali il suddetto provvedimento è richiesto ai fini della sospensione dei termini di durata massima della custodia, ove ricorrano le condizioni ivi previste, dal momento che la scelta giudice è facoltativa, essendo basata su una valutazione discrezionale. Al contrario, nell’ipotesi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, la statuizione del giudice è obbligatoria ("i termini sono sospesi"), una volta verificata la sussistenza delle situazioni normativamente indicate.

E ciò è tanto più vero per il caso in esame ( art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), la cui particolarità è rimarcata dalla citata norma, comma 7, che stabilisce che nel computo del termine di cui al comma 6, non si tiene conto di tali periodi di sospensione, con formula letterale che richiama quella adottata nell’art. 297 c.p.p., comma 4.

Nel caso di specie, il presidente del collegio dichiarò esplicitamente che non riteneva necessaria un’ordinanza dispositiva della sospensione dei termini custodiali, una prima volta; nella seconda occasione, poi, calendarizzò le udienze in ragione delle motivazioni addotte dagli avvocati nel proclamare la astensione collettiva.

Ne deriva che l’ordinanza di rinvio del dibattimento, che ha chiaro e specifico riferimento all’ipotesi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), tanto da essere oggetto di discussione fa le parti ed il giudice, ben può costituire quella "ordinanza appellabile" di cui parla l’art. 304 c.p.p., comma 1 (sez. 2, cc. 7.1.11, n. 5404, Galliano).

L’effetto sospensivo dei termini di custodia cautelare si produce "ope legis", sulla scorta dei presupposti di cui il giudice abbia dato atto (nella specie: l’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, cui hanno aderito i difensori impegnati nel processo).

L’ordinanza di rinvio del dibattimento, ricognitiva dei presupposti che ne giustificano l’adozione, è appellabile alla stregua dell’art. 304 c.p.p., comma 1.

Va rammentato che analogamente, in tema di prescrizione, l’ordinanza con la quale, per ragioni di impedimento, delle parti e dei difensori, ovvero su richiesta dell’imputato o del difensore, l’udienza viene rinviata, determinata la sospensione del corso della causa estintiva, a prescindere da una locuzione esplicita in tal senso, di cui tuttavia il giudice, di regola, si fa carico.

L’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.

La Cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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