Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 18-05-2011, n. 19641

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.M. è stato prosciolto dal Giudice di Pace di Padova perchè, pur imputato di diffamazione in pregiudizio di O.M. O., l’addebito mossogli fu dichiarato estinto per la mancata comparizione in udienza del querelante, situazione qualificata come remissione tacita di querela.

Il ricorso del Procuratore Generale sottolinea l’inidoneità della fattispecie processuale ad integrare la causa estintiva, al di fuori dei casi di ricorso immediato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Sez. Un., 15.12.2008) afferma che nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal p.m., ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2.

La remissione extraprocessuale tacita della querela ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La sentenza impugnata viene, dunque, annullata con rinvio al Giudice di Pace di Senigallia per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Padova, per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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