Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 18-05-2011, n. 19607 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 8.06.2010 il GIP del Tribunale di Torino rigettava l’opposizione proposta da Conte Leonarda avverso il decreto di reiezione dell’istanza di dissequestro dell’autovettura targata (OMISSIS), di sua proprietà, emesso dal PM in data 9.04.2010, veicolo sottoposto a sequestro probatorio per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ascritto a T.L.G. (marito separato dell’istante) + altri.

Rilevava il GIP che, nel corso delle indagini finalizzate alla ricerca di sostanza stupefacente svolte sull’autovettura, di proprietà della ricorrente, ma in uso esclusivo di T.L. G. (marito separato della predetta) indagato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 erano state trovate, a seguito dello smontaggio della vettura all’interno dell’ossatura della portiera anteriore destra, microtracce di cocaina.

Da ciò arguiva che la vettura, che al momento della perquisizione era in uso esclusivo all’indagato, fosse stata usata per trasportare cocaina e non solo per l’accompagnamento dei figli a scuola, come sostenuto dalla C., donde la persistenza dell’esigenza di mantenere il sequestro dell’auto "utile a fini della ricostruzione dell’attività legata al traffico di droga per cui s’indaga".

Proponeva ricorso per cassazione C.L. denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale per il rigetto della richiesta di restituzione avanzata da persona estranea al reato con riferimento ad un veicolo che era nella sua esclusiva disponibilità e che non aveva uno specifico, strutturale e non occasionale nesso strumentale col reato.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione rilevando che il veicolo in sequestro inerisce alla stregua dell’accertata presenza nelle sue parti interne, previamente smontate, di microtracce di cocaina al reato ascritto all’indagato T. e, pur ammettendo che lo stesso sia stato usato anche per fini, leciti, non ha escluso che la proprietaria del mezzo, sebbene non indagata, possa ritenersi estranea al reato ipotizzato.

Non si tratta, da quanto si desume dalle acquisizioni processuali, di estraneità al reato ma di estraneità al processo penale non essendo stato escluso che la C. possa essere collegata, direttamente o indirettamente, con la consumazione del fatto reato, dovendosi considerare estraneo al reato "soltanto chi non abbia posto in essere alcun contributo di partecipazione o di concorso" Cassazione Sezione 1 n. 5580/1995, Amadei, RV. 202757.

Il Tribunale ha, quindi, correttamente respinto la richiesta di restituzione del bene sequestrato motivando sulle esigenze probatorie in linea con la giurisprudenza di questa corte secondo cui "il sequestro probatorio è finalizzato non solo all’accertamento dei fatti già enunciati dall’accusa ma anche di quelli evinciteli in base ad un eventuale sviluppo delle indagini, di guisa da garantire in punto di prova il "dedotto" e il "deducibile", ancorchè con riferimento alla pertinenzialità di quanto oggetto del sequestro in rapporto ai reati contestati e/o contestabili" Sezione 6 n. 5402/2009 Rv. 243070.

La ricorrente propone, invece, censure in fatto sulla sua estraneità alla commissione del reato ipotizzato che dovrebbe desumersi dall’asserzione – configgente con quanto accertato dagli operanti in sede di perquisizione – di essere stata la vettura nella sua esclusiva disponibilità, censura che è inammissibile perchè, in tema di misure cautelari reali, a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, può essere proposto ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge ma non per illogicità manifesta.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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