Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 18-05-2011, n. 19606

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza predibattimentale 11.03.2010 pronunciata ex art. 469 c.p.p. la Corte d’appello di Torino dichiarava de plano non doversi procedere nei confronti di M.G., imputato del reato di cui al R.D. n. 773 del 1931, per essere il reato estinto per prescrizione.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge per l’illegittima applicazione del disposto di cui all’art. 469 c.p.p. nel processo d’appello.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha emesso la suddetta sentenza de plano, senza avere instaurato il contraddittorio tra le parti processuali.

Tuttavia, a parte l’inosservanza delle formalità previste dalla citata norma, pur particolarmente rilevanti in quanto attengono, da un lato, al diritto di difesa e, dall’altro, al potere-dovere di intervento del PM, va rilevato che il proscioglimento prima del dibattimento è istituto tipico del primo grado di giudizio e che in grado di appello, invece, la sentenza predibattimentale è illegittima perchè il rinvio operato dall’art. 598 c.p.p., alle norme del giudizio di primo grado – per la regolamentazione del giudizio di appello – opera se e in quanto tali norme siano applicabili al giudizio di secondo grado restandone esclusa l’operatività nel caso di norma eccezionale – in quanto elusiva del giudizio ordinario – qual è quella in esame cfr. Cassazione Sezione 5 n. 16504/2006; Sezione 3 n. 35577/2007 RV. 237414; Sezione 4 n. 12001/2007 RV. 236286.

Va, perciò, disposto l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino che si atterrà all’enunciato principio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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