T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-05-2011, n. 744

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) che all’odierna Camera di Consiglio la difesa di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, stante l’avvenuta effettuazione del sopralluogo e della demolizione dell’immobile;

2) che di tanto occorre dare atto;

3) che, in ragione della peculiarità della materia del contendere, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo DICHIARA improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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