Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 18-05-2011, n. 19604 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Questore di Genova, con provvedimento in data 27.5.2010, notificato il 17.6.2010, vietava a B.M. di accedere per anni due ad impianti sportivi siti su tutto il territorio nazionale ed all’estero, ove si svolgono partite di calcio, e gli prescriveva di comparire presso la stazione carabinieri competente territorialmente nelle giornate di domenica e in quelle infrasettimanali, in cui si disputano partite di calcio del "Genoa", alla metà del primo e del secondo tempo.

Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto richiedeva la convalida del provvedimento. Il GIP del Tribunale di Genova, con ordinanza in data 19.6.2010 convalidava il provvedimento del Questore limitatamente alla parte in cui veniva vietato al B. di accedere agli stadi ed agli altri luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive; non lo convalidava invece con riferimento agli ulteriori divieti ed all’ulteriore prescrizione di presentazione presso la Questura (o altri uffici di polizia) in occasione delle stesse manifestazioni.

2) Propone ricorso per cassazione il B., denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge. Il provvedimento del Questore e la convalida del GIP non erano stati notificati al difensore nè alla parte nel domicilio eletto. Con il secondo motivo denuncia la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in particolare per quanto riguarda la presunta volontarietà del comportamento del B..

3) E’ pacifico che la convalida del GIP sia prescritta soltanto in relazione all’obbligo di presentazione presso l’ufficio di polizia e non anche ai divieti imposti dal Questore ai sensi del comma 1 della medesima disposizione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 2.5.2005 n. 16344).

Come risulta chiarissimamente dal provvedimento impugnato il provvedimento del Questore, nella parte in cui imponeva l’obbligo di presentazione, non è stato convalidato. Si legge infatti nell’ordinanza:" Orbene nel caso in esame non può dirsi rispettato il primo requisito di legalità, poichè il provvedimento del Questore non contiene alcun cenno alla valutazione delle circostanze oggettive e soggettive che lo hanno indotto a ritenere necessario, oltre il divieto di accesso, anche l’obbligo di presentazione al posto di polizia".

Il B., quindi, è carente di interesse ad impugnare il provvedimento del GIP nella parte in cui non sono state convalidate le prescrizioni relative all’obbligo di presentazione.

Il provvedimento impugnato va, invece, annullato, senza rinvio, limitatamente alle prescrizioni relative al divieto di accesso (avendo erroneamente il GIP convalidato tali prescrizioni).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida delle prescrizioni relative al divieto di accesso. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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