T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-05-2011, n. 742

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che, con ordinanza 263/11 del 16 marzo 2011, il Collegio ha ordinato il riesame del provvedimento impugnato e ritenuto carente sotto il profilo della motivazione;

– che tale riesame ha condotto ad un provvedimento motivato dal richiamo ai precedenti penali contestati al ricorrente e da una valutazione sulla pericolosità, operata anche in un’ottica di bilanciamento tra gli interessi contrapposti alla sicurezza pubblica e allo svolgimento di un’attività ludica;

– che, a seguito della riedizione del potere, parte ricorrente ha dichiarato, alla camera di consiglio fissata per l’ulteriore esame dell’istanza cautelare, di rinunciare al ricorso a spese compensate e tale circostanza è stata verbalizzata, congiuntamente alla presa d’atto dell’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto che al Collegio non rimanga che dichiarare estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), dando atto dell’assenza di opposizione alla compensazione delle spese del giudizio che, pertanto, può essere disposta anche in considerazione dell’originaria illegittimità del provvedimento, poi sanata;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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