Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 18-05-2011, n. 19603 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 13 luglio del 2007, divenuta definitiva il 22 novembre del 2007, disponeva tra l’altro la demolizione del fabbricato abusivo e concedeva al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatamente alla demolizione del manufatto, da eseguirsi entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Divenuta irrevocabile la decisione, il Procuratore della Repubblica ha ingiunto la demolizione.

Il F. ha proposto incidente di esecuzione al fine di ottenere la sospensione dell’ingiunzione. A fondamento dell’istanza ha addotto che la sentenza non era passata in giudicato per l’irritualità della notificazione al difensore dell’estratto della sentenza contumaciale, in quanto quella nel domicilio eletto non era divenuta impossibile ;

che il condannato non poteva procedere alla demolizione perchè il manufatto realizzato su suolo di proprietà della moglie era divenuto di proprietà della stessa che era rimasta estranea al processo.

La Corte,con ordinanza del 17 marzo del 2010, ha rigettato l’istanza del F. e, accogliendo la richiesta del Procuratore generale, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ricorre per cassazione 1′ interessato per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) l’irritualità della notificazione dell’estratto della sentenza contumaciale al difensore a norma dell’art. 161, comma 4, giacchè la notificazione nel domicilio eletto non era divenuta impossibile.

Assume che l’imputato aveva eletto domicilio alla Contrada (OMISSIS) mentre la notificazione era stata effettuata alla Contrada (OMISSIS);

2) la violazione dell’art. 163 c.p. e art. 934 c.c. per avere la Corte revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena sull’erroneo presupposto che la demolizione fosse esigibile da parte dell’istante, benchè questi non avesse la disponibilità dell’immobile che apparteneva alla moglie.

Prima dell’udienza il difensore ha fatto pervenire istanza con cui ha comunicato di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria ed ha chiesto il rinvio del processo.
Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che l’istanza difensiva non può essere accolta trattandosi di processo trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 611 c.p.p. senza la partecipazione dei difensori Ciò premesso ,il ricorso va respinto perchè infondato.

A norma dell’art. 161 c.p.p., n. 4, la notificazione viene eseguita mediante consegna al difensore,che assume la veste di semplice consegnatario,oltre che nelle ipotesi di mancata elezione del domicilio a seguito dell’invito rivolto dall’autorità procedente, in occasione del primo contatto, anche quando la notificazione diventi impossibile nel domicilio eletto o in quello determinato nel luogo della prima notificazione. Nella fattispecie l’ufficiale giudiziario si è recato alla Contrada (OMISSIS) e non ha trovato il destinatario. A tal fine non ha alcuna rilevanza la circostanza che la contrada anzidetta si trovi nel Comune di (OMISSIS) o in quello del Comune di (OMISSIS),che peraltro sono contigui, giacchè esiste una sola Contrada (OMISSIS) e l’ufficiale giudiziario si è recato proprio nella contrada segnalata dall’istante Con riferimento al secondo motivo si rileva che l’ordine di demolizione ha natura reale e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto con il bene e vantano su di esso un diritto personale di godimento o un diritto reale, anche se si tratta di soggetti estranei alla commissione del reato (Cass. N. 47281 del 21 ottobre del 2009, rv 245403).

D’altra parte,come già statuito dalla Corte, al coniuge convivente dell’autore dell’abuso e comproprietario del terreno e del capannone non poteva sfuggire, con un minimo di diligenza,che nella sua proprietà il marito stava realizzando un manufatto abusivo. Pertanto la moglie del condannato è rimasta estranea al processo ma non può considerarsi terzo in buona fede rispetto all’abuso.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.;

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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