Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 18-05-2011, n. 19602 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 18.12.2009 il GE del Tribunale di Pistoia rigettava l’istanza, avanzata nell’interesse di A.R. e volta ad ottenere la declaratoria di nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza emessa nei confronti del predetto A. dal Pretore di Firenze il 15.10.1996.

Rilevava il GE che la notifica dell’estratto contumaciale era stata eseguita ritualmente presso il difensore avv. Morelli. Non essendovi prova certa dell’avvenuta comunicazione all’imputato, la rinuncia al mandato da parte del difensore non produceva effetti.

2) Ricorre per cassazione l’ A., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 107 e 670 c.p.p..

L’avv. Morelli, infatti, con dichiarazione, depositata in cancelleria, aveva comunicato di non accettare il mandato difensivo e comunque di rinunciarvi; tale volontà era stata ribadita con successiva comunicazione.

Il G.E., pur dando atto dell’avvenuta rinuncia, erroneamente ha ritenuto che essa non producesse effetti; nessuna norma prevede, invero, che l’efficacia della rinuncia dipenda dalla comunicazione della stessa all’assistito.

3) Il ricorso è fondato.

Risulta pacificamente che il difensore dell’ A. aveva rinunciato al mandato e che di tale rinuncia aveva dato comunicazione all’Autorità Giudiziaria procedente.

Con nota dell’1.2.1995, depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995, l’avv. Ildo Morelli, in relazione al "decreto di citazione per l’udienza dell’11.4.1995 davanti al Pretore di Firenze" comunicava all’ A. "di non poter accettare il mandato relativo al processo di cui all’oggetto" e, comunque di rinunciarvi.

Con ulteriore comunicazione del 13.3.1996 l’avv. Morelli ribadiva di aver rinunciato al mandato.

Essendo la comunicazione intervenuta tempestivamente (ben prima dell’udienza fissata per il 11.4.1995), l’Autorità Giudiziaria procedente avrebbe dovuto nominare un difensore di ufficio.

Come ribadito anche di recente da questa Corte "la rinuncia al mandato da parte del difensore opera immediatamente, con conseguente obbligo del giudice, cui sia pervenuta la notizia, di provvedere alla nomina di un difensore di ufficio senza che abbia rilevanza la comunicazione alla parte". (cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 8099 del 4.2.2010).

L’estratto contumaciale della sentenza non poteva, pertanto, essere notificato al difensore che aveva rinunciato al mandato.

L’ordinanza impugnata va, conseguentemente, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pistoia.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Pistoia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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