T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-05-2011, n. 740

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che i sig.ri R.G., M.G., M.L.G., E.G., L.G., L.G., M.P., quali eredi di G.G., hanno notificato il ricorso sub R.G. 65/1997, il quale è stato accolto in ragione del fatto che "dietro la facciata della formula della ravvisata carenza di motivazione ha, in realtà, chiaramente connesso l’annullamento dell’autorizzazione ad una ravvisata difformità di materiali, forma e sagoma rispetto alla tipologia edilizia del luogo. Il Ministero ha, quindi, evidentemente, indugiato su una rivalutazione della sussistenza dei presupposti di merito per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che ha condotto ad un esito negativo, ancorchè formalmente giustificato da un’impropria carenza di motivazione contestata nei confronti dell’autorizzazione comunale.";

– che, pur richiamando, in motivazione, l’applicazione dell’ordinaria regola della soccombenza rispetto alla ripartizione delle spese del giudizio, il pagamento di quest’ultime è stato posto a carico della parte ricorrente;

– che il dispositivo, nella parte riferita alle spese del giudizio, risulta essere, pertanto, frutto di un mero errore materiale nell’indicare la parte tenuta alla reintegrazione delle spese del giudizio a favore di quella risultata vittoriosa;

– che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, "l’errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. è quello che sia prodotto da una semplice svista o lapsus calami" (così Cassazione sez. unite, n. 9438 del 2002), come deve essere qualificato quello in cui è incorso il Collegio nel caso di specie, in cui lo stesso, volendosi attenere all’art. 91 cod. proc. civ. e così condannare l’Amministrazione soccombente, ha invertito i nomi di questa e dei ricorrenti;

– che sulle spese non si deve provvedere (Cass. 8 luglio 1983 n. 591);

Ritenuto, pertanto, che l’istanza di correzione presentata debba essere accolta, provvedendo a modificare il dispositivo della sentenza n. 432/2011;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’istanza di correzione di errore materiale in epigrafe indicata e per l’effetto dispone che, nel dispositivo della propria sentenza n. 432 del 2011, il paragrafo relativo alle spese del giudizio sia sostituito con il seguente "Condanna l’Amministrazione statale resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, in misura pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese.".

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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