Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 18901 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. R.P.P. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di quattro motivi.

La controversia ha ad oggetto la rettifica (sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181), del reddito dichiarato dal R. per l’anno 1996.

La CTR, sull’appello dell’Ufficio, ha ritenuto legittimo l’atto impositivo impugnato dal R..

Il R. chiede la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, la parte ricorrente denunciando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, lamenta che la CTR non avrebbe esaminato l’eccezione di nullità dell’accertamento per carenza di motivazione, posto che non sarebbe stato spiegato come si sia giunti alla determinazione dei maggiori compensi professionali. Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura direttamente la pretesa carenza di motivazione dell’atto di rettifica, perchè attiene al merito dello stesso. La censura avrebbe potuto e dovuto essere prospettata come omessa pronuncia, ma allora sarebbe stato necessario chiarire come e quando l’eccezione sarebbe stata formulata dinanzi ai giudici di merito (carenza di autosufficienza).

Con il secondo motivo viene denunciata la illegittimità dei parametri applicati, in assenza del preventivo parere del Consiglio di Stato. La censura è infondata: "In tema di accertamento tributario, il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (sulla "Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta", determinati ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181) non viola la L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, per essere stato emanato senza il parere preventivo del Consiglio di Stato, in quanto non è un atto di natura regolamentare – nè attuativo di legge, ai sensi del primo comma, nè delegificante, ai sensi del comma 2 -, non essendo espressione di una potestà normativa, secondaria rispetto a quella legislativa, attribuita all’amministrazione, e non disciplina in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma è solo un provvedimento amministrativo a carattere generale, in quanto espressione di una semplice potestà amministrativa, essendo rivolto alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili" (Cass. 16055/2010).

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), la parte ricorrente lamenta che erroneamente la CTR abbia confermato la rettifica dell’accertamento soltanto sulla base dei parametri. In realtà, invece, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la difesa del contribuente è stata carente in relazione alle allegazioni in base alle quali ha tentato di giustificare il minor reddito dichiarato. Quindi, contrariamente a quanto assume il ricorrente, l’applicazione dei parametri è stata ritenuta legittima anche in considerazione dell’esito del contraddittorio (v. Cass. 26635/2009).

Con il quarto motivo, denunciando vizi di motivazione, la difesa del contribuente lamenta che la CTR ha immotivatamente ignorato la documentazione prodotta e poi, pur avendo ritenuto sussistente una contrazione del mercato e della attività lavorativa, non ne ha tenuto conto ai fini della decisione.

La censura pecca di autosufficienza perchè, non specificando quale sia la documentazione asseritamente ignorata dalla CTR, non consente al Collegio di valutare la rilevanza della stessa ai fini della decisione. Quanto al riferimento alla contrazione del lavoro, la CTR rileva che il contribuente non ha fornito valide giustificazioni che legittimassero il minor reddito dichiarato, rispetto a quello presunto sulla base dei parametri. Si tratta di un problema di valutazione della prova, che attiene al merito e risente (ai fini della valutazione in questa sede di legittimità) della carenza di autosufficienza già evidenziata. In altri termini, a fronte della legittima applicazione dei parametri, il contribuente – secondo la CTR – non ha fornito la prova della congruità del reddito dichiarato, a prescindere dalla pretesa situazione di crisi.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, attesa la inerzia della parte intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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