Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 18-05-2011, n. 19601 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 15.2.2010 il &.E. del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, rigettava la richiesta di revoca/sospensione dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza emessa nei confronti di M.F. dal Tribunale di Napoli, sez.di Ischia, n. 95/07 del 16.2.2007, irrevocabile il 19.3.2007.

Ricorre per Cassazione la M., denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della istanza di condono edilizio (nonostante che il Comune abbia ritenuto congrua l’oblazione versata); deduce inoltre l’ineseguibilità dell’ordine di demolizione perchè l’istante non è proprietario del bene e perchè in contrasto con la L.R. 29 dicembre 2009. 2) Il ricorso è infondato.

2.1) L’ordine di demolizione costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria nè di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.4 44 c.p.p. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nel l’operare la scelta del patteggiamento, (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez. 3 n. 2896 del 13.10.1997; cass. sez. 3 n. 3107 del 25.10.1997). Ne deriva che, anche in caso di patteggiamento, la manifestazione di volontà delle parti non può investire la misura amministrativa: pertanto così come non può essere ritenuto valido un accordo che preveda la esclusione della demolizione, ugualmente il mancato riferimento all’ordine di demolizione, nella richiesta e nell’accettazione del patteggiamento, non esime il giudice dal provvedere ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9). Tale ordine, inoltre, non viene disposto dall’ag. in supplenza dell’autorità amministrativa. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo superato tale impostazione, avendo ritenuto che anche il giudice "è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica e che a tale tutela si riconnette l’attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell’interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l’autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l’abuso edilizio". Non c’è dubbio, poi, che l’ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti, sicchè anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che anche il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex mults Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.1.2003 – PM c/o Ciavarella). In ogni caso compete al giudice verificare la condonabilità dell’opera.

2.2) Le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono ottenere la sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 32 solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

Questa Corte ha costantemente affermato che "in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 (conv. con modif. in L. 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l’applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alla prescrizioni degli strumenti urbanistici" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 35222 dell’11.4.2007). Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria D.L. n. 269 del 2003, ex art. 32 trattandosi di un ampliamento della preesistente costruzione per ben mq. 56 (come riconosce la stessa ricorrente; cfr. pag. 1 ricorso), in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a); (giurisprudenza pacifica di questa Corte; cfr. tra le decisioni più recenti Cass. pen. sez. 3 n. 16741 del 17.2.2010 che richiama in motivazione la sentenza n. 6431 del 12.1.2007 nella quale vi è ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie).

2.3) Stante la non condonabilità dell’opera, irrilevante è il versamento dell’oblazione (anche se ritenuta congrua). Tale versamento non determina "la sospensione dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, in quanto soltanto con il rilascio del titolo abilitotivo il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare la legittimità e la compatibilita del manufatto con gli strumenti urbanistici" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 28505 del 27.5.2009).

2.4) E’ pacifico, inoltre, che l’ordine di demolizione abbia natura "reale" per cui prescinde dalle vicende soggettive del bene in ordine al quale è stato disposto. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’ordine di demolizione, per la sua natura "reale" e ripristinatoria, "deve essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 47281 del 21.10.2009; conf. Cass. sez. 3 n. 39322 del 13.7.2009).

2.5) Quanto, infine, alla L.R. 29 dicembre 2009 l’applicabilità della stessa presuppone che le opere siano condonabili, per cui, per quanto in precedenza esposto, non può farsi luogo alla sospensione del "provvedimento sanzionatorio per il periodo di 18 mesi".
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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