Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 18-05-2011, n. 19639 Scriminanti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato, con Sentenza del 15.1.2010, I.P. colpevole dei reati di rissa aggravata e di lesioni volontarie (aggravate dall’uso di arma) commesse, in pregiudizio di C.M. e di P.L., nel contesto della rissa e, così, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Roma il 27.2.2009.

I fatti risalgono al (OMISSIS) ed attengono al diverbio insorto tra I., P. e C. (quest’ultimo sopraggiunto per dividere i due contendenti e che, al primo accertamento, fu ritenuto in pericolo di vita, con prognosi finale superiore ai venti giorni), in luogo pubblico a (OMISSIS).

P. e C. (ma anche I.) furono attinti da coltellate con esiti lesivi gravi, come accertato dalle certificazioni mediche e verificate con perizie discusse in dibattimento.

Lo I. fu, di poi, colpito con un bastone dal C. che aveva preso ad inseguire il feritore.

Testimone decisiva sull’episodio risultò T.L., che abitava in quei pressi e che accompagnò i feriti all’ospedale.

Il fatto fu anche oggetto di altra sentenza che condannò C. e P. per il delitto di rissa.

Lo I. – tossicodipendente – risultò incapace di volere, ma capace di intendere, dunque, con capacità mentale grandemente scemata.

Questi fatti sono stati ricostruiti dai giudici di merito, in guisa del tutto coerente, secondo il giudizio della Corte territoriale.

Ricorre l’imputato e lamenta:

– carenza, contraddittorietà della motivazione, nonchè travisamento della prova per il silenzio serbato su alcuni snodi decisivi della vicenda, frutto di superficiale lettura degli atti, da cui derivò un’errata ricostruzione della vicenda segnatamente sui fatti connessi alla reazione del C. integrativa per lo I. di legittima difesa e sulle dichiarazioni di T.;

– carenza, contraddittorietà della motivazione, nonchè travisamento della prova quanto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa C.;

– carenza della motivazione circa la detenzione da parte dello I. del coltello contestato con l’imputazione al capo sub e) dell’epigrafe;

– errata applicazione della legge penale nel disconoscimento delle attenuanti generiche.

In data 23.3.2011 la difesa depositava memoria difensiva, denominata "motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4", in realtà vertenti su doglianze già espresse con il ricorso principale.

Di poi era depositata dalla parte civile, in data 29.3.2011, memoria protesa al rigetto del ricorso dell’imputato.

In data 29.3.2011 la Parte civile ha depositato memoria diretta al rigetto dell’impugnazione dell’imputato.
Motivi della decisione

Il primo mezzo è infondato perchè, nonostante la diversa riserva opposta con il ricorso, esso intende procedere ad una nuova lettura delle risultanze istruttorie acquisite in atti. Queste non si discostano, nelle parti essenziali e qui rilevanti, dall’interpretazione resa dalla Corte d’Appello.

E’ dato, infatti, accolto che il C. – stando alla deposizione T. – inseguì il ricorrente con un bastone, dopo l’iniziale colluttazione, sicchè la circostanza non interferisce con il corretto giudizio che ha escluso la ricorrenza dell’invocata esimente ex art. 52 c.p..

La circostanza che la testimone non scorse in mano allo I. (ma neanche nella disponibilità degli altri rissanti) un’arma, è circostanza processualmente indifferente, postochè la ferita che attinse C. e P. fu cagionata da un coltello, come dimostrato dalla perizia medica e che nessuno dubita che I. abbia partecipato al litigio (Sent, pag. 4).

Nel resto la doglianza si richiama a profili che la decisione impugnata motivatamente e plausibilmente scredita attesa la contestualità del fatto e la carenza di diversa causale nell’aggressione alla prima delle vittime. Non vi è iato logico nel desumere dalle lesioni inferte con arma a P. e l’azione lesiva verso C.. L’evidente continuità d’azione rispetto al prosieguo dell’episodio impone, secondo logica, l’identità dell’autore del ferimento anche del secondo partecipe alla rissa.

Nè assume soverchio interesse lo sviluppo del primo motivo:

l’immediata sensazione di gravità della ferita inferta al C. è stata, dopo più approfondita analisi, contenuta dall’accertamento posteriore, senza che sia dato ravvisare contraddizione nella narrazione (nè, tantomeno, travisamento della prova), tanto più che i giudici di seconde cure descrivono compiutamente e diligentemente non soltanto la prima impressione, ma anche la successiva ricostruzione del fatto diagnostico.

E’ manifestamente infondato il successivo motivo, che reitera in gran parte il gravame di appello e trascura l’argomentazione del giudice d’appello: questa Corte ha costantemente ritenuto adeguata fonte di prova la voce della persona offesa, ancorchè costituita parte civile, non essendo tale persona immune da sospetto invalidante, in ragione dei propri interessi antagonisti rispetto a quelli dell’imputato.

Nella valutazione delle risultanze processuali la scelta che il giudice di merito compie in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali non può essere dedotta come censura di legittimità nè censurata per la formale situazione di recidivarla del testimone esaminato, essendo la valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed unicamente ancorata a giustificazione adeguata.

Nei motivi "nuovi" viene ripreso l’argomento delle contraddizioni del C., ma esse riguardano la persona fisica che guidava l’automobile con cui fu ricoverato al Pronto Soccorso, aspetto del tutto esterno, perchè successivo all’esaurimento della condotta lesiva, alla dinamica dell’azione delittuosa per cui è processo.

La decisione impugnata, d’altra parte, non invoca a sostegno della lettura dei fatti il deposto del C., bensì quello della T., che assume, contrariamente all’opinione del ricorrente, ruolo assai importante nell’economia della prova (irrilevante, dunque, risultano le discrasie tra i due costituti processuali), sicchè la doglianza non dispone di serio fondamento.

La sentenza, come già dianzi accennato, afferma che "il C. ed il P. hanno subito lesioni perchè colpiti al fianco con un coltello. L’unico che poteva averli colpiti è stato lo I…. le lesioni sono state inferte dallo I. con un coltello, come risulta dalla perizia medica. E’ da ritenere che siano state inferte con il coltello sequestrato: ciò che ha rilevanza che lo I. abbia usato un coltello per colpire per confermare il reato e la sua gravità".

Da tanto discende l’infondatezza della critica di assenza di motivazione in relazione all’imputazione di violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4 (censura ripresa nei c.d. "motivi nuovi").

Ovviamente (ricorso 1.4) è sufficiente, per quanto qui possa interessare, per la brevità ed unicità del fatto, l’accertamento peritale relativo al solo C., non anche per la posizione della persona offesa P. che, insieme al primo fu soggetto attivo della rissa con I.. Osservazioni che rendono superflua l’ulteriore indagine della cui mancanza si lamenta l’ultimo motivo del ricorso, non risultando decisivo ogni accertamento aggiuntivo al proposito (come espressamente già osservato dai giudici di seconde cure).

L’ultimo motivo (ed i "motivi nuovi") criticano il disconoscimento delle attenuanti generiche, pur nella dichiara attestazione della menomata capacità di volere del prevenuto.

E’ giurisprudenza consolidata che la diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con una maggiore intensità del dolo, che può giustificare il diniego delle attenuanti generiche in considerazione delle gravi modalità della condotta criminosa (cfr. Cass. pen., sez. 3, 7 aprile 2005, Tiani, Ced Cass. 231849); la decisione ha puntualmente dimostrato la gravità del fatto in ragione dell’intensità dolosa e della gravità degli esiti lesivi (Sent. pag. 4).

Tanto soddisfa all’onere giustificativo ascritto al decidente.

Non si liquidano le spese sostenute dalla Parte civile, non avendo il patrono depositato la relativa richiesta all’odierna udienza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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