Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 18898 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate prepone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione e tributaria regionale della Lombardia che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Morbegno, ha riconosciuto alla Ring o Valve srl, poi incorporata nella Dresser Italia srl, il diritto al rinborso delle maggiori IRPEG e ILOR versate per l’anno d’imposta 1998, non avendo la contribuente tenuto conto nella dichiarazione dei redditi annuale, nella determinazione della base imponibile ai fini della c.d. dual incombe tax, agevolazione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, dei finanziamenti erogati a società controllate e collegate non residenti.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto, con riguardo, tra l’altro, alla mancata compilazione del quadro C della dichiarazione dei redditi, obbligatoria secondo l’ufficio per poter accedere all’agevolazione, "la fragilità interpretativa delle norme del D.Lgs. n. 446 del 1997, che hanno reso necessaria nel tempo la ripetitiva emissione di ben tre risoluzioni ministeriali", sicchè era "certamente giustificata la prudenza del contribuente nel non prendere in considerazione, nel calcolo della DIT, gli elementi ritenuti dubbi. "Quanto all’esame di congruità, da parte dei primi giudici, dei documenti dai quali scaturirebbe il diritto del contribuente al rimborsa.., l’Ufficio non può trasferire ad altri carpiti che gli appartengono istituzionalmente, quali quelli relativi ai controlli, confondendo ruoli e responsabilità".

La srl Dresser Italia resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4", censura la sentenza per aver ritenuto inidoneo a rigettare la domanda della contribuente l’appello, con il quale si lamentava la totale assenza di prova circa l’effettività dei finanziamenti ed i destinatari degli stessi, condizione imprescindibile per verificare il diritto all’agevolazione, e per aver rilevato che gravava sull’ufficio l’onere di eseguire i controlli. Nel giudizio avente ad oggetto un’istanza di rimborso graverebbe sul contribuente l’onere di provarne la fondatezza, e, una volta contestata l’esistenza di una siffatta prova, spetterebbe al giudice esaminare gli elementi addotti a sostegno della demanda e rigettare la stessa, nell’ipotesi in cui verifichi il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 2697 cod. civ..

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Il contribuente il quale invochi i benefici della c.d. dual income tax – consistenti nell’applicazione, a fini IRPEG, di una aliquota ridotta a quella parte degli utili d’impresa corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente all’esercizio in corso al 30 settembre 1996, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, artt. 1 e 3, secondo quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 26318 del 2010) è tenuto solo ad esporre nella dichiarazione i dati economico- contabili posti a fondamento dell’invocata agevolazione, senza oneri di documentazione ulteriore; è, per contro, potere-dovere dell’amministrazione finanziaria, ove intenda negarla, verificare i dati esposti dal contribuente nella dichiarazione, attraverso la procedura di liquidazione delle imposte di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis.

Non essendo infatti contemplata dalla legge in esame una specifica disciplina dell’onere probatorio, "anche in una fattispecie relativa al riconoscimento di un’agevolazione sulla base di un meccanismo d’imputazione economico-contabile (entro limiti normativamente previsti) dell’utile di esercizio, l’onere probatorio è ripartito ed opera secondo i criteri generali ( art. 2697 c.c.) e senza che, quindi, la relativa ricostruzione debba "prescindere" dal comportamento della controparte. Ne deriva che, rispetto alla descritta agevolazione, operante sulla base di dati frutto di autodichiarazione del contribuente, opera – ancor prima del principio processuale di non contestazione (su cui Cass. 1540/07 e 7827/10) – quello del cosiddetto "consolidamento" dei dati esposti dal contribuente. Deve, invero, ribadirsi che in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione (ed anche in quella rettificata o corretta) un credito d’imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione; una volta che il credito si sia consolidato – attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso: Cass. n. 1154 del 2008, n. 3718 del 2005; n. 11830 del 2002" (in questi termini, Cass. n. 26318 del 2010, cit., in motivazione).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che procederà ad un nuovo esame della controversia attenendosi ai principi enunciati.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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