Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 18-05-2011, n. 19565

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di A.E. avverso la sentenza in data 3.12.2009 del Giudice di Pace di Città di Castello che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di lesioni colpose in danno di G.S., aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (commesso il (OMISSIS)) e condannato alla pena di Euro 900,00 di ammenda.

Deduce la mancata assunzione di una prova decisiva a discarico ed il vizio motivazionale; l’estinzione del reato per remissione della querela intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado;

l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla predetta sentenza.

Il ricorso è fondato.

Risulta in atti l’indicata remissione di querela della persona offesa G.S. e la correlativa accettazione della stessa da parte dell’imputato A.E. ritualmente effettuate entrambe in data 22.7.2010, con atti separati, la prima dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Umbertide e la seconda dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Etroubles.

Premesso che non è dato constatare condizioni evidenti che impongano l’assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2 (Cass. pen. Sez. 5^, n. 4233 del 11/11/2008 Rv. 242959), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale sulle eventuali altre cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Cass. pen. Sez. Un. n. 24246 del 25.2.2004, Rv 227681).

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela, con la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., u.c., del querelato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè estinto il reato per remissione di querela; condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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