Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 18-05-2011, n. 19638 Mezzi di prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.C. è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in entrambi i gradi di merito per i delitti di furto aggravato di un portafogli in danno di R.I. e di utilizzazione indebita di due carte di credito intestate a B.A.M., provento di un delitto di furto consumato poco prima, in numerosi esercizi commerciali, fatti commessi in concorso con C.A. e Pa.Fr., separatamente giudicati.

I giudici dei primi due gradi di giurisdizione fondavano l’affermazione di responsabilità della P. essenzialmente sul riconoscimento fotografico effettuato in dibattimento da tre titolari di esercizi commerciali presso i quali erano state utilizzate le due carte di credito, dopo avere rigettato una eccezione di inutilizzabilità di tale prova.

Con il ricorso per cassazione P.C. deduceva:

1) la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione agli artt. 361 e 191 c.p.p. ed il travisamento della prova perchè per il riconoscimento fotografico vennero date in visione ai testimoni le fotografie contenute nei verbali di individuazione effettuati nella fase delle indagini preliminari, considerati come documenti acquisiti ai sensi dell’art. 234 c.p.p.; peraltrò tali fotografìe erano contrassegnate con una X;

2) il vizio di motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità formulata nei primi due gradi concernente l’utilizzo improprio di un atto di indagine e non, come erroneamente ritenuto, una censura all’uso di un fascicolo fotografico;

3) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del riconoscimento effettuato in udienza visionando il verbale di individuazione fotografica;

4) il vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso della ricorrente nel delitto di furto di cui al capo b) della rubrica.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da P. C. non sono fondati.

Se si è compreso correttamente il primo motivo di impugnazione, la contestazione della ricorrente non riguarda l’utilizzazione delle individuazioni fotografiche come prova, dal momento che anche la ricorrente riconosce tale pratica legittima in virtù del principio che anche le così dette prove atipiche possono contribuire a formare il libero convincimento del giudice, ma le concrete modalità che hanno caratterizzato la formazione di tale prova nella fase dibattimentale.

Sembra sia accaduto che alle testimoni siano stati – offerti in visione i fascicoli fotografici utilizzati anche nella fase delle indagini preliminari per la stessa operazione.

Si tratta di attività del tutto legittima perchè nessuna norma prescrive che debbano essere utilizzati fascicoli fotografici diversi nelle due fasi processuali. E’ vero che i predetti fascicoli sul piano formale fanno parte del verbale di individuazione fotografica redatto nella fase delle indagini preliminari, cosa necessaria altrimenti non si capirebbe cosa e chi abbiano riconosciuto i testimoni in caso di utilizzazione di quella prova ai sensi dell’art. 512 c.p.p., ma è altresì vero che i predetti fascicoli conservano una loro sostanziale autonomia e che possano essere successivamente mostrati ai testimoni per effettuare il riconoscimento fotografico nel corso della istruttoria dibattimentale. In effetti si tratta di fascicoli fotografici di persone pregiudicate in possesso della polizia giudiziaria che sono utilizzati proprio per il compimento di tali operazioni, cosicchè appare del tutto superfluo sottoporre ai testimoni in dibattimento altro e diverso fascicolo fotografico.

Da quanto detto risulta che non rileva il problema se i verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle indagini preliminari siano o meno un documento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 234 c.p.p., cosa che sembra doversi escludere, perchè nel caso di specie è stato mostrato ai testimoni niente altro che il fascicolo fotografico allegato ai predetti verbali. Quanto, infine, alla circostanza dedotta dalla ricorrente che le fotografie sarebbero risultate segnate da una X, circostanza che, comunque, non emerge dalla motivazione delle sentenze impugnate, va detto che quelle concernenti la integrità delle fotografie mostrate sono circostanze valutabili dal giudice ai fini della attendibilità della prova espletata, ma che non comportano alcuna inutilizzabilità o nullità.

Nel caso di specie i giudici del merito, valutate tutte le circostanze del caso, hanno ritenuto pienamente attendibili i riconoscimenti effettuati dai testimoni. Il primo motivo di impugnazione è, pertanto, infondato.

Alle stesse conclusioni e per le ragioni già espresse deve pervenirsi per quanto concerne il secondo motivo di gravame, dal momento che, come si è messo in evidenza, non sono ravvisabili nel caso di specie profili di inutilizzabilità dei riconoscimenti fotografici effettuati.

Gli argomenti già illustrati convincono della infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione perchè i giudici di merito hanno tenuto conto della personalità delle testimoni e delle modalità del riconoscimento effettuato ed hanno ritenuto del tutto attendibili i risultati della prova.

Trattasi di una valutazione di merito, che, per essere sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità.

Di merito è la deduzione contenuta nel quarto motivo di impugnazione perchè i giudici di merito hanno chiarito che la P. era entrata nell’esercizio R. pelletteria insieme ai suoi due complici e i tre, oltre ad utilizzare indebitamente carte di credito di provenienza furtiva, consumarono il furto di un borsello appartenente alla proprietaria; i giudici hanno anche chiarito il ruolo svolto dalla P., che aveva il compito di distrarre le titolari del negozio, mentre il Pa. copriva la C., che materialmente prelevava il borsello dalla borsa della proprietaria.

In siffatta situazione è certamente ravvisabile il concorso nel delitto di furto, perchè la condotta di tutti e tre gli imputati era funzionale alla riuscita del colpo e necessaria per la buona riuscita dello stesso, fatto dal quale è lecito desumere la piena consapevolezza della P. della condotta posta in essere.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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