Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 19118

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il ricorso da loro proposto ex lege n. 89 del 2001.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi denunciano un vizio di violazione di legge ma sono privi del quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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