Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 18-05-2011, n. 19635

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.C. è stato condannato in entrambi i gradi di merito – sentenze del tribunale di Catania del 17 ottobre 2007 e della Corte di Appello della stessa Città in data 8 febbraio 2010 – per il delitto di cui all’art. 612 c.p., comma 2, per avere minacciato con una pistola alcuni ragazzi, che si trovavano fuori la scuola media statale (OMISSIS) e davano fastidio perchè parlavano ad alta voce.

Con il ricorso per cassazione B.C. deduceva la manifesta illogicità della motivazione, la contraddittorietà della stessa, la erronea valutazione delle prove e la violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p..

In particolare B. denunciava che l’autore del fatto non era stato identificato con certezza nel ricorrente e che non era certo che avesse profferito minacce impugnando una pistola.

A supporto delle deduzioni il ricorrente allegava all’atto di ricorso copia di alcuni verbali della istruttoria dibattimentale.

Il ricorrente in subordine chiedeva dichiararsi la estinzione del reato per prescrizione.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da B. C. sono manifestamente infondati e si risolvono in censure di merito della decisione impugnata, inammissibili in sede di legittimità.

In effetti il ricorrente, pur deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha in realtà sollecitato la Corte di Cassazione a rivalutare il materiale probatorio, dimenticando che la valutazione delle prove, per espressa previsione legislativa, appartiene alla esclusiva competenza dei giudici di merito, essendo demandato alla Corte di legittimità di verificare se le dette valutazioni siano o meno sorrette da una motivazione immune da vizi logici.

Ebbene la motivazione del provvedimento impugnato possiede i requisiti per superare il vaglio di legittimità.

Infatti i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno precisato che dalle testimonianze escusse emergeva che alcuni ragazzi di scuola media erano in strada perchè avevano scioperato a scuola;

il signore che abitava proprio di fronte al cancello della scuola, infastidito per il vociare che disturbava la madre, uscì in strada impugnando una pistola e profferendo minacce.

La identificazione del ricorrente nella persona che aveva minacciato è certa perchè i ragazzi si recarono subito nella vicina caserma dei Carabinieri per denunciare il fatto ed indicarono con precisione la casa dalla quale era uscito l’autore del fatto; alcuni ragazzi riferirono di avere visto impugnare una pistola, altri precisarono di essersi dati alla fuga perchè sentirono gridare dai compagni che l’uomo aveva una pistola.

I Carabinieri, recatisi immediatamente sul posto in base alle indicazioni dei ragazzi, perquisirono la casa del B. e rinvennero alcune armi, tra le quali una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

Tale ricostruzione dei fatti appare del tutto ragionevole e non risulta per nulla inficiata dalle osservazioni di merito del ricorrente.

In modo del tutto generico il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p..

Non sono ravvisabili dette violazioni perchè gli indizi a carico del B. e rappresentati dalla Corte di merito sono senz’altro gravi, precisi e concordanti.

I due Carabinieri interrogati non hanno affatto riferito cose apprese dai ragazzi, essendosi limitati a riferire di essere intervenuti su segnalazione delle parti offese.

In ogni caso le presunte fonti primarie, ovvero le parti lese, sono state regolarmente sentite dal tribunale in sede di istruttoria dibattimentale.

Il decorso del termine prescrizionale verificatosi, con l’interruzione e le sospensioni, il 18 agosto 2010 e, quindi, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, non rileva, per giurisprudenza costante di legittimità, nel caso di specie, essendo il ricorso inammissibile.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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